Il direttore della stazione appaltante può essere presidente della gara e della commissione giudicatrice

30 Apr 2013
30 Aprile 2013

Il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 593/2013, si sofferma sull’art. 84, c. 4 , D. Lgs. 163/2006 secondo cui: “I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, per chiarire che non vi incompatibilità se il direttore della stazione appaltante assomma anche le funzioni di presidente della gara e della commissione giudicatrice, perché “l’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163 del 2006, sancisce l’incompatibilità tra componente della commissione giudicatrice e lo svolgimento di funzioni relativamente al contratto, solo per i commissari diversi dal presidente, e il cumulo delle funzioni nella stessa persona non comporta una violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione, in quanto è conforme alla normativa applicabile all’ente (cfr. il Dlgs. n. 207 del 2001 e l’art. 13 dello statuto) la quale, mutuata da quella degli enti locali (cfr. l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 2000 per il quale al dirigente è attribuita la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti) e del codice degli appalti (cfr. art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 163 del 2006), demanda al dirigente la presidenza della commissione e l’esercizio delle funzioni inerenti al procedimento (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2012, n. 5703; Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 giugno 2012, n. 1183; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2445; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2011 n. 5406; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giungo 2010, n. 3890), con l’ulteriore precisazione che l’assegnazione della responsabilità delle singole fasi procedimentali e dell’unitario procedimento di gara in capo al dirigente non confligge con il principio di separazione delle funzioni tra controllato e controllore perché l’approvazione degli atti di gara non è tecnicamente riconducibile alla nozione di controllo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716; id. 18 settembre 2003, n. 5322)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 593 del 2013

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