Nelle aree private gravate da una servitù di uso pubblico i proprietari non possono collocare fioriere, panchine e vasi
Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 22 aprile 2013 n. 595, si occupa delle aree private gravate da una servitù di uso pubblico, chiarendo che il Comune può legittimamente ordinare la rimozione di fioriere, panchine e vasi prospicienti “il muro di cinta del giardino dell’edificio di proprietà”, qualora impediscano la libera circolazione dei veicoli ed il libero transito dei pedoni e siano forieri di problematiche igienico-sanitarie: “è pacifico che l'Amministrazione comunale, sulle aree gravate da una servitù di passaggio su un'area privata, debba esercitare il potere diretto a garantire ed a disciplinare l'uso generale del bene da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, concedendo l’uso particolare (cfr. l’art. 38, comma 3, del Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507, che infatti assoggetta ad autorizzazione e al pagamento della relativa tassa l’occupazione di suolo privato ad uso pubblico);
- che nel caso di specie tali poteri sussistono in quanto, quand’anche la striscia di terreno fosse da qualificare come privata, quell’area è sicuramente assoggettata all’uso pubblico, in quanto gravata da lunghissimo tempo da una servitù di pubblico passaggio pedonale costante ed indiscriminato a favore della generalità di persone;
- che pertanto va respinta la censura di cui al secondo motivo, in quanto l’abusività dell’installazione delle fioriere e delle panchine è sufficiente a sorreggere l’ordine di rimozione e, come dedotto dal Comune nelle proprie difese, la presenza di tali manufatti è oggettivamente idonea a costituire un intralcio alla manutenzione del ciglio della strada, con conseguente degrado della stessa, ed intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni”.
dott. Matteo Acquasaliente
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