Il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidendum del ricorso gerarchico
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 14 marzo 2013 n. 382, chiarisce il rapporto tra il ricorso gerarchico ed il ricorso giurisdizionale: “secondo un principio pacifico e tramandato insegnamento, il ricorso giurisdizionale avverso la negativa determinazione del ricorso gerarchico non può ampliare ed estendere, oltre agli originali rilievi di legittimità espressi nel ricorso gerarchico, il thema decidendum e ciò sia nell’ipotesi di ricorso gerarchico facoltativo, secondo la novella del 1971 ( art. 20 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ora : art. 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104 e successive integrazioni e modificazioni), sia che tale procedura costituisca, come nel caso in questione ( art. 1363, D.L. 15 marzo 2010, n.66 e successive integrazioni e modificazioni), un presupposto indispensabile al successivo ricorso giurisdizionale .
Nel primo caso, infatti, si consentirebbe alla parte di svolgere i necessari rilievi critici oltre i termini decadenziali propri dei ricorsi giurisdizionali, nel secondo, invece, verrebbe frustrata la previsione deflattiva voluta dal legislatore sottoponendo all’Amministrazione una ridotta serie di censure, rispetto a quelle avanzate con il ricorso giurisdizionale e sulle quali quest’ultima non si è potuta pronunciare (Consiglio Stato sez. VI, 4 marzo 1998, n. 230; Consiglio Stato sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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