La Commissione Regionale di Consenso è un organismo di diritto privato

03 Giu 2013
3 Giugno 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 09 maggio 2013 n. 698, chiarisce che la Commissione Regionale di Consenso istituita tra la Federazione Regionale degli Industriali del Veneto e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL venete costituisce un organismo (di diritto privato) avente natura “volontaria” e non “istituzionale”, quindi, un ente privo dei poteri amministrativi che caratterizzano l’organismo di diritto pubblico. La Commissione Regionale di Consenso, infatti, svolge un ruolo sussidiario rispetto agli accordi aziendali, potendo essere consultata tutte le volte in cui non sia stato possibile concordare il piano formativo con le RSU aziendali, per il quale si chiederà, in un separato procedimento concorsuale, il finanziamento.

Di conseguenza il T.A.R. Veneto afferma: “In via pregiudiziale, il Collegio rileva la fondatezza dell’eccezione di difetto relativo di giurisdizione sollevata dalle resistenti Confindustria, CGIL, CISL, UIL.

Infatti, la commissione Regionale di Consenso, che ha emanato l’atto impugnato, costituita dalle predette parti resistenti, ha chiaramente natura privata e non di organismo amministrativo o, comunque, di diritto pubblico (cfr C.d.S., VI, 27.12.11, n. 6835), non avendo le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza.

L’atto impugnato, come tutti gli atti emanabili da tale Commissione, non ha, parimenti, natura di atto amministrativo, e tantomeno può avere natura di provvedimento. È un atto di diritto privato.

Neppure – si aggiunge – è prospettabile l’esercizio di poteri amministrativi in assenza di una norma di legge che li attribuisca, norma che non è certo l’art. 118, comma 12, L. 388/2000, inerente l’accordo delle parti sociali al fine di ammettere finanziamenti alle aziende nell’ambito di un rapporto di tipo negoziale.

La controversia in esame appartiene pertanto alla giurisdizione del Giudice Ordinario e non a quella del Giudice Amministrativo.

La controversia – si osserva incidentalmente – potrà eventualmente rientrare nella giurisdizione amministrativa in una diversa fase del procedimento di finanziamento”.

dott. Matteo  Acquasaliente

TAR Veneto n. 698 del 2013

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