Perchè il proprietario incolpevole è lo stesso destinatario dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 541 del 2013.

Scrive il TAR: "da rigettare è il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che il proprietario dell’immobile abusivo, laddove non sia responsabile dell’abuso, non possa essere destinatario dell’ordine di demolizione. E ciò, interpretando il disposto dell’art. 29 del Dpr 380/2001 nella parte in cui individua nel “responsabile dell’abuso” il soggetto destinatario delle sanzioni previste. Va rilevato, infatti, come l’art. 29 non ricomprenda tra i soggetti destinatari di dette sanzioni il proprietario dell’immobile abusivo. Affinchè il proprietario acquisisca la connotazione di “responsabile” è  del tutto evidente che nei suoi confronti debba potersi ascrivere una qualche responsabilità, per aver egli concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori illegittimi alla realizzazione dell’abuso contestato. Detta disciplina risulterebbe applicabile se ci si limitasse ad un esame letterale della sola disposizione di cui all’art. 29 del Dpr 380/2001. Tuttavia, è necessario rilevare come il successivo art. 31 prevede che .."Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".  E’ allora chiara l’esistenza di una precisa scelta del legislatore diretta a ricomprendere il proprietario tra i soggetti destinatari dell’ordine di demolizione a prescindere o meno se vi sia stato un suo concorso nella realizzazione dell’abuso. Detta scelta trova la sua ratio nella considerazione per cui il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull’immobile, ed eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato, non potendo sottrarsene adducendo l’esclusiva responsabilità di terzi, o del precedente proprietario e venditore. L’ordine di demolizione ha, infatti, una natura non personale ma reale, seguendo oggettivamente la cosa abusiva e il suo rapporto proprietario, e non mira a colpire l’attività del costruire illegittimamente svolta e quindi a irrogare una sanzione afflittiva al responsabile dell’abuso (come le sanzioni penali), bensì ad eliminare una situazione obiettivamente antigiuridica. Esso non ha, dunque, una funzione afflittiva, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato e, in quanto tale, ricade direttamente sul soggetto che si trova in rapporto qualificato con il bene (il proprietario per l’appunto), a nulla rilevando l’intervenuta alienazione dell’immobile da parte di chi ha compiuto l’abuso. L’eventuale alienazione dell’immobile determina il venire in essere della possibilità per l’acquirente di rivalersi nei confronti del venditore tutte le volte che ne dovesse derivare un danno patrimoniale anche riconducibile all’avvenuta demolizione. Né può giovare all’acquirente lo stato di buona fede (ignoranza) in cui eventualmente versava all’atto della stipula, per avere il venditore  falsamente dichiarato la persistente pendenza della pratica di condono. Tale falsa dichiarazione del venditore (e il correlativo stato di buona fede dell’avente causa), infatti, può costituire valida causa di invalidità del contratto sotto il profilo civilistico, ma non è idonea a consentire all’acquirente di contestare il provvedimento sanzionatorio amministrativo".

sentenza TAR Veneto 541 del 2013

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