Farmacie: la Regione può solo intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’ Ente locale

14 Mag 2013
14 Maggio 2013

La vicenda giuridica che brevemente si illustra concerne la pianificazione delle sedi farmaceutiche così come rinnovata dalle ultime liberalizzazioni.

Nel dettaglio, si tratta dell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 11 del c.d. “decreto liberalizzazioni o Cresci Italia” - (D.L. 24.01.2012 n. 1) poi convertito, con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27 – che ha ad oggetto  il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica della disciplina della somministrazione dei farmaci.

Tale norma, infatti, aumenta il numero delle autorizzazioni all'apertura delle farmacie modificando il rapporto farmacie/numero di abitanti (una farmacia ogni tremila abitanti); obbliga regioni e province autonome a modificare le piante organiche delle farmacie e a bandire un concorso straordinario per la copertura delle nuove farmacie e per quelle vacanti.

In applicazione della suddetta normativa il Comune di Bergamo ha ritenuto che ricorressero le condizioni per programmare l'apertura di altre farmacie.

Dopo un'istruttoria l' Ente deliberava l'istituzione di tre nuove sedi farmaceutiche trasmettendo la deliberazione alla Regione Lombardia.

Il titolare di una farmacia bergamasca ubicata nella zona interessata all'apertura delle nuove farmacie non condivideva le scelte comunali e impugnava tutti gli atti del procedimento e soprattutto la deliberazione della Giunta comunale rilevando, tra l'altro, l'incompetenza della Giunta comunale a decidere in materia di apertura di nuove farmacie  in quanto il potere di “zonizzazione” attribuito dal “Decreto Cresci Italia” al Comune rientrerebbe nella competenza pianificatoria del Consiglio comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000.

Intanto la Regione Lombardia bandiva il concorso straordinario per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche che però veniva prontamente impugnato dalla farmacia bergamasca.

I suddetti ricorsi venivano assegnati alla seconda Sezione del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, che preliminarmente riuniva le due impugnazioni e poi le respingeva con la sentenza del 02 maggio 2013 n. 402.

I giudici amministrativi, innanzitutto, rilevano che la competenza alla pianificazione di nuove sedi farmaceutiche appartiene all'organo esecutivo dell'Ente locale ossia alla Giunta comunale. Quest'ultima, infatti, ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

Altresì il Tribunale evidenzia che, innovando rispetto al passato, l'art.11 del “Decreto Cresci Italia” ha attribuito al Comune la competenza esclusiva di individuare il fabbisogno di farmacie e di conseguenza di decidere l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

La Regione – continuano i giudici - ha solo il compito di gestione delle procedure di copertura delle sedi con un unico concorso a livello regionale e cioè di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell' Ente locale.

Da ciò deduciamo che l'attività di controllo della Regione riguarda esclusivamente gli aspetti formali degli atti necessari e non si estende al merito delle scelte operate dal Comune che resta l'unico titolare di decidere sulla pianificazione di sedi farmaceutiche sul proprio territorio.

di Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

TAR_Lombardia,_Brescia_n._402_del_2013

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