Regolamento di attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese”.
Sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2013 è stato pubblicato il DPCM 14 novembre 2012, n. 252, recante "Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese". (13G00033)
Il regolamento, che si applica solo alle amministrazioni dello Stato, entrerà in vigore il 19 febbraio 2013.
L'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle Imprese", dispone che i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
L'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, dispone che gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati anche nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
L'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180, demanda al regolamento previsto dal precedente comma 2 anche l'individuazione, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, delle modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del citato articolo.
Si allega il regolamento e l'allegato "A".
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