Impianti di recupero rifiuti e procedure espropriative
Il TAR Napoli ha affermato che l’art. 208, co. 6 d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, attribuisce all’autorizzazione a realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità «ove occorra», cioè se e in quanto per realizzarlo siano stati debitamente previsti espropri. La norma non intende invece attribuire alla Regione il potere di procedere a espropri indiscriminati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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