Neanche il condono può salvare dal vincolo idraulico…

27 Ott 2025
27 Ottobre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto posto dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 - che vieta di eseguire piantagioni, siepi, fabbriche, scavi o smovimenti di terreno a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 10 m per le fabbriche e per gli scavi (come nella specie, trattandosi di un immobile abitativo) e di 4 m per le piantagioni - configura un vincolo di inedificabilità assoluta volto alla tutela del libero deflusso delle acque e della sicurezza idraulica.

La sua efficacia può essere derogata solo da una norma locale espressamente destinata a regolare le distanze dagli argini e fondata su esigenze di tutela idraulica: in difetto, prevale la disciplina statale. Ne consegue che le opere abusive realizzate entro la fascia di 10 metri dal corso d’acqua pubblico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33, lett. b l. 47/1985, né può rilevare in senso contrario l’eventuale autorizzazione idraulica rilasciata dall’Autorità competente, poiché la norma da ultimo citata preclude la sanatoria in presenza di tali vincoli, indipendentemente dal contenuto dei pareri tecnici acquisiti o dal giudizio sull’assenza di pregiudizio al deflusso delle acque.

In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso di cui all’art. 35 l. 47/1985 si forma solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compreso l’assenza di contrasto dell’opera con vincoli di inedificabilità assoluta. La presenza di tali vincoli impedisce, pertanto, la formazione del silenzio-assenso anche in caso di decorso del termine procedimentale.

La disparità di trattamento rispetto ad altri casi di condono o titoli edilizi rilasciati in situazioni analoghe non può fondare un legittimo affidamento né sanare un’illegittimità, poiché il principio di legalità impone alla P.A. di conformarsi alla legge, non di reiterare eventuali errori pregressi.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC