La variante generale che reitera il vincolo espropriativo non richiede la comunicazione di avvio del procedimento
Nella sentenza del TAR Veneto n. 298/2014 il Collegio afferma che, se la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio avviene con una variante generale al P.R.G. avente un contenuto generale, e dunque con uno strumento di pianificazione, tale circostanza esenta il Comune dal comunicare ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per la sua adozione: “L’art. 11, I comma, lett. a) del DPR 327 del 2001 stabilisce che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento “nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica”.
La norma positivizza l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva l’applicazione delle garanzie partecipative esclusivamente ai casi di variante limitata e ad oggetto specifico, di variante, cioè, che riguarda un'area limitata del territorio e si propone la realizzazione di una singola opera pubblica.
Il riconoscimento normativo delle garanzie partecipative è la conseguenza di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la limitatezza territoriale dell'intervento urbanistico e degli scopi perseguiti impone l'obbligo di una motivazione specifica.
Mentre, invero, il piano regolatore e la variante generale trovano sufficiente motivazione nei criteri posti a base del piano stesso e che sono indicati nella relazione ad esso allegata, in caso di variante parziale il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree. La motivazione vale in tal caso a mettere in evidenza le ragioni del mutamento delle originarie valutazioni generali di piano e degli obiettivi da perseguire, in modo che la specifica previsione risulti coerente con le linee di sviluppo dello strumento urbanistico. Spesso, inoltre, quando viene inserito nello strumento urbanistico un vincolo preordinato all'espropriazione che ha per oggetto una singola opera si anticipano scelte discrezionali che sono di regola proprie della pianificazione particolareggiata. Poiché ciò dispensa l'Amministrazione dal dover motivare nella fase attuativa ed in particolare nella dichiarazione di pubblica utilità le scelte discrezionali già effettuate, la giurisprudenza afferma che l'onere della motivazione, ed il contraddittorio, devono risalire al momento in cui tali scelte sono fatte, cioè al momento dell’adozione della variante specifica.
Orbene, nel caso di specie la variante approvata dal Comune, pur non avendo carattere generale, riguarda tuttavia (non già un’unica opera da realizzare sul terreno della ricorrente, ma) una serie di opere, con la conseguenza che non è una variante ad oggetto specifico per la quale si doveva adempiere all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dal richiamato art. 11, I comma del DPR n. 327/2001.
Né il contraddittorio nella scelta pianificatrice sarebbe necessario ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché, secondo pacifica giurisprudenza, le esigenze di contraddittorio trovano ampio soddisfacimento, in sede di procedimento pianificatorio, negli istituti dell'adozione e pubblicazione dello strumento e delle osservazioni su di esso formulabili dagli interessati (cfr., da ultimo, CdS, IV, 22.11.2013 n. 5547): l’art. 11, V comma del citato DPR n. 327 stabilisce, infatti, che “restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici””.
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