Quando nasce il diritto all’indennizzo per la reiterazione del vincolo d’esproprio?
Nella medesima sentenza n. 298/2014 il Collegio chiarisce il momento in cui nasce il diritto ad ottenere l’indennizzo per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio: “deve richiamarsi il principio secondo cui il diritto all'indennizzo correlato alla formale reiterazione del vincolo compete solo a condizione che tale reiterazione sia stata adottata con piena efficacia, con la conseguenza che il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non è individuabile nell'imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità, e neanche nella protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza. Il relativo obbligo, invero, sorge in seguito all'atto che formalmente ed esplicitamente reitera il vincolo una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea dello stesso: tale reiterazione non è desumibile nel caso di protrazione di fatto del vincolo, e neppure per implicito da atti di diniego di domande di autorizzazione lottizzatoria o di concessione (Cass. civ., I, 26.1.2007 n. 1754; SS.UU. 19.4.2010 n. 9302).
Nè la situazione che si crea a seguito delle cc.dd. "misure di salvaguardia" è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, attesa la provvisorietà del regime urbanistico caratterizzato dall'applicazione dei limiti di salvaguardia previsti dalla normativa per le aree bianche, che, se da un lato non elimina una redditività del fondo, dall'altro non crea nel proprietario alcuna aspettativa in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie dell’area.
D’altro canto, il proprietario non resta senza tutela a fronte dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure reagire alla stessa attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo, con la conseguenza che solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura potrà configurarsi la lesione al bene della vita identificabile (non già nello "ius aedificandi", attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, ma) nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà (Cass. civ., I, 31.3.2008 n. 8348)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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