Variante urbanistica semplificata, VAS, dichiarazione di pubblica utilità

02 Mar 2026
2 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 2; 12, co. 2 e 19, co. 3 d.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), l’approvazione di un progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale integra la fattispecie della cd. variante urbanistica semplificata che produce un triplice effetto giuridico contestuale: la modifica dell’assetto urbanistico del territorio comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree interessate, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare.

Ai fini dell’esclusione di una variante urbanistica dalla procedura di VAS o dallo screening di assoggettabilità, il ricorrente ha l’onere di allegare e comprovare in modo specifico le ragioni per cui l’intervento determinerebbe un impatto significativo sul territorio. In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, tesa alla tutela di specifiche situazioni giuridiche e non al ripristino della legalità astratta, il giudice non può accogliere censure formulate in modo generico o basate su fatti (quali l’entità delle modifiche agli standard urbanistici) non tempestivamente dedotti dalla parte, restando precluso il rilievo d’ufficio di profili di illegittimità o l’integrazione della domanda tramite le risultanze della verificazione che eccedano i motivi di ricorso.

L’annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità determina l’invalidità derivata di natura caducante (e non meramente viziante) dei successivi atti della procedura espropriativa, ivi compreso il decreto di esproprio, che ne viene automaticamente travolto senza necessità di un’autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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