Onere di ripubblicazione dello strumento urbanistico generale
Il Consiglio di Stato ha affermato che la necessità di ripubblicazione del piano urbanistico generale sussiste allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione, vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono. Pertanto la necessità di ripubblicazione si impone allorquando, fra la fase di adozione e quella di approvazione, siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, dovendo escludersi tale presupposto se le modifiche introdotte riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree e in particolare variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo, ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.
Ai fini dell’onere di ripubblicazione del piano urbanistico generale, in presenza di modifiche apportata in sede di approvazione, occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” da un lato, e modifiche “facoltative” e “concordate” dall’altro. Per le modifiche “obbligatorie” detto obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale. Per le modifiche “facoltative” e “concordate” sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato.
Sono modifiche “obbligatorie” quelle indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi; sono “facoltative” quelle consistenti in innovazioni non sostanziali; sono “concordate” quelle conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano e accettate dal Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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