La Corte d’appello di Venezia ha confermato che i gestori del servizio di distribuzione gas in proroga ex lege devono pagare il canone concessorio
La Corte d’appello di Venezia, confermando una sentenza del tribunale di Vicenza, ha affermato che i gestori del servizio di distribuzione del gas, in regime di proroga transitoria fino all’espletamento delle pubbliche gare, devono continuare a pagare il canone concessorio previsto nel contratto, anche se quest’ultimo fosse stato in ipotesi stipulato solo per alcune annualità .
Si applica infatti l’art. 14, co. 7 d.lgs. 164/2000, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 1, co. 453 l. 232/2016, legge di bilancio per il 2017, disposizione rispetto alla quale la Corte non ha ravvisato profili di incostituzionalità .
Post di Alberto Antico – avvocato
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