PAS e impianti di produzione di biometano (in vigenza del d.lgs. 28/2011)

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 d.lgs. 28/2011, abrogato dal d.lgs. 190/2024 che ha interamente riscritto l’istituto, ha portata assorbente di tutti i titoli di legittimazione necessari per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto, purché all’atto della sua presentazione la pratica sia completa anche sotto il profilo del rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie, che il Comune, quale P.A. titolare dei poteri di controllo, inibitori e conformativi, è tenuto a verificare.

L’applicabilità di entrambi i regimi di semplificazione (l’autorizzazione unica e la PAS) anche agli impianti di produzione di biometano va ricondotta all’art. 8-bis d.lgs. 28/2011 (anch’esso poi abrogato dal d.lgs. 190/2024). Il richiamo contenuto nel comma 1 della norma alle procedure di cui agli artt. 5 e 6, salvo poi declinare autonomamente i limiti di capacità produttiva al di sotto dei quali la PAS trova applicazione, fa sì che a cascata valgano anche i rinvii esterni contenuti in ridette norme, ovvero quelli al d.lgs. 387/2003 e soprattutto ai §§ 11 e 12 delle Linee guida del 2010, che individuano le caratteristiche degli impianti da assoggettare a tale regime giuridico. Ne consegue la necessità che l’operatore che invoca l’applicabilità di un regime semplificato che gli venga in qualche modo contestato sia onerato di provare nella loro interezza la sussistenza dei presupposti di operatività dello stesso, non essendo sufficiente indicare la limitata capacità dell’impianto.

La nuova tipologia di autorizzazione unica quale modalità di concentrazione-semplificazione dei procedimenti di insediamento di attività produttive in aree che il legislatore ha inteso valorizzare mediante l’istituzione di un’unica zona economica speciale per il Mezzogiorno, cd. ZES Unica (istituita con d.l. 124/2023, come convertito dalla l. 162/2023), non sostituisce le autorizzazioni previgenti in materia di impianti e infrastrutture energetiche.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC