Le Sezioni Unite si pronunciano sulla libera professione dei geometri, ai fini previdenziali

13 Mag 2026
13 Maggio 2026

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in materia di limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa geometri nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con precipuo riguardo al contestuale svolgimento di un’attività di lavoro subordinato, hanno emanato un tris di sentenze gemelle, che chiariscono i seguenti princìpi di diritto.

L’art. 5 dello Statuto della Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri (CIPAG), nello stabilire che “l’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729 c.c., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria.

Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2/2003 e n. 123/2009, come precisate al punto 14, lett. a-b del comunicato del 30.05.2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società, costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi.

La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore.

Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione, tra i quali tradizionalmente si inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. SS.UU. civv. n. 13506-2026

sent. SS.UU. civv. n. 13507-2026

sent. SS.UU. civv. n. 13510-2026

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