Gli incentivi GSE

27 Ott 2026
27 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la ratio del regime di favore che il d.m. Sviluppo economico 5 maggio 2011 accorda agli impianti fotovoltaici «su edifici» risiede in fattori sistemici di più ampio respiro – contenimento del consumo di suolo, alleggerimento del carico sulla rete, maggiore costo delle installazioni a copertura – e non nel solo efficientamento energetico dell’edificio, sicché una struttura completamente aperta (a maggior ragione se qualificabile come mera intelaiatura), riducendosi a mero supporto dei pannelli, si diversifica dall’impianto a terra per la sola altezza.

È legittima la decadenza disposta dal Gestore dei servizi energetici (GSE) dall’incentivazione concessa per un impianto «su edificio», ove in sede di controllo emerga che la preannunciata chiusura del manufatto non è mai stata realizzata, atteso che la definizione di edificio – mutuata dal d.P.R. 412/1993 – presuppone la delimitazione di uno spazio di volume definito e, quindi, la tendenziale chiusura del fabbricato.

La nozione di «edificio» rilevante ai fini della diversificazione dei regimi incentivanti è diversa da quella rilevante a fini urbanistico-edilizi: pertanto, il sindacato del GSE sulla qualificazione della struttura ai fini incentivanti non si risolve in un sindacato sulla validità del titolo edilizio, né sugli effetti della comunicazione di fine lavori al Comune e non invade la sfera di competenza di quest’ultimo.

È legittima la determinazione con cui il GSE, accertata la decadenza dalla tariffa richiesta, concede contestualmente l’incentivo nella minore misura effettivamente spettante, riqualificando la domanda carente di un requisito secondo la diversa fattispecie tipica che lo richieda: non si tratta infatti di esercizio di un potere “imposto”, potendo il richiedente sempre rinunciare agli effetti prodotti, ancorché a lui favorevoli.

Post di Alberto Antico – avvocato

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