Impianti fotovoltaici in area protetta e motivazione del diniego paesaggistico
La realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra all’interno di un’area protetta o paesaggisticamente tutelata non è, in astratto, incompatibile con il vincolo paesaggistico.
Tuttavia, proprio in ragione dell’impatto che un impianto di rilevanti dimensioni può produrre sul contesto visivo e panoramico, l’amministrazione è tenuta a svolgere un controllo particolarmente rigoroso sul turbamento estetico del paesaggio.
Il diniego può quindi fondarsi sull’impatto estetico dell’opera, sulla sua visibilità da punti panoramici e sulla disarmonia con il contesto, ma la motivazione deve essere concreta e non apparente. Occorre indicare le caratteristiche dell’area tutelata, le dimensioni e la conformazione dell’impianto, gli elementi paesaggistici coinvolti e il rapporto di incompatibilità tra l’opera progettata e il contesto di riferimento.
La mera esistenza di un vincolo paesaggistico o la semplice visibilità dell’impianto non sono sufficienti, di per sé, a giustificare il diniego. Nel caso esaminato dal TAR Lombardia, invece, la valutazione era stata ancorata alla normativa regionale applicabile, alla collocazione dell’impianto in un’area destinata alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici e alla sua rilevante consistenza, trattandosi di un parco fotovoltaico composto da 1.638 moduli e da un’opera strutturale permanente di supporto.
Il sindacato del giudice amministrativo sull’apprezzamento paesaggistico resta circoscritto alla logicità, alla coerenza e alla rispondenza della valutazione agli elementi di fatto esistenti. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento soggettivo a quello dell’amministrazione quando quest’ultimo sia sorretto da un’istruttoria adeguata, dalla normativa applicabile e da dati oggettivi.
Post di Dario meneguzzo - avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!