Autorizzazione all’installazione di una stazione radio base: si devono preservare le norme in materia di pubblicità e di VINCA

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico senza che sia data alcuna forma di pubblicità all’istanza di autorizzazione sui canali istituzionali, in violazione degli obblighi di cui all’art. 44 d.lgs. 259/2003, cd. Codice delle comunicazioni elettroniche, che impongono un adempimento di natura sostanziale, volto ad assicurare trasparenza e partecipazione al procedimento da parte degli interessati, in un ambito sensibile quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per le telecomunicazioni.

È illegittimo - sotto il profilo del difetto di istruttoria - il provvedimento con il quale si autorizza l’installazione di un impianto radioelettrico in caso di omessa attivazione della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), trattandosi di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto possa avere incidenze significative, anche solo potenziali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, in ragione degli obiettivi di conservazione dell’equilibrio ecologico del sito stesso.

Il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso, quale modalità di acquisizione del parere VINCA, risultava inconferente nel caso in esame, in quanto non risultava dimostrato che la P.A. competente (ARPA o altro soggetto designato) fosse mai stato formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata alla P.A. competente, non poteva dunque operare alcun meccanismo di silenzio-assenso, mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si era eventualmente formato su un’istanza diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice, avente ad oggetto esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi della l. 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Neppure poteva ritenersi sanato ex post il vizio procedimentale, essendo tale possibilità subordinata allo svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultavano del tutto assenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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