Diritto di accesso agli atti in capo al consigliere comunale

10 Set 2025
10 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune e della Provincia e degli Enti dipendenti, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art. 43 TUEL, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. 241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.

La necessità del bilanciamento del diritto di accesso del consigliere comunale con gli interessi contrapposti emerge dallo stesso art. 43, co. 2 TUEL, che esige che i dati richiesti siano utili all’espletamento del mandato e si pongano, quindi, in rapporto di strumentalità alle funzioni espletate, in modo da consentire al consigliere comunale di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 43, co. 2 TUEL, impone che i dati personali, che ricadono nella vita privata e familiare delle persone, possano essere comunicati al consigliere comunale, al fine di garantire l’espletamento del suo mandato e di assicurare, quindi, l’assetto democratico dell’ordinamento, solo qualora ciò sia effettivamente necessario. Pertanto, sebbene il consigliere comunale non abbia, in linea di principio, l’onere di motivare l’istanza di accesso, la richiesta dei dati personali di terzi, in particolare di minori, deve essere giustificata in base a specifiche esigenze connesse all’espletamento della carica che la P.A. deve valutare e bilanciare con la necessaria tutela della riservatezza degli interessati.

L’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto, ai sensi della norma citata, comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato, vietandone qualsiasi uso privato, ma non tutela la riservatezza delle persone coinvolte nell’istanza di accesso, in quanto, proprio per la strumentalità del diritto di accesso in esame alla carica consiliare, le notizie possono essere utilizzate nel corso delle sedute del Consiglio comunale, la cui pubblicità ingenera il rischio della loro potenziale diffusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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