Installazione di impianti di telefonia mobile e silenzio-assenso
Il TAR Salerno ha affermato che, allorché si reputi indispensabile, al fine di garantire la copertura del territorio, posizionare gli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal Comune, grava sull’operatore dimostrare – nell’ambito del dialogo procedimentale con la P.A. – la necessità di una diversa allocazione onde assicurare la corretta distribuzione del servizio di comunicazione.
Gli artt. 43-48 d.lgs. 259/2003, richiamati dall’art. 8, co. 6 l. 36/2001, prevedendo un termine lungo o comunque ampio per la formazione del silenzio-assenso, nonché un onere di produzione della documentazione tecnica relativa all’impianto e al campo dallo stesso generato, offrono margini temporali e tecnici adeguati per l’interlocuzione tra società installante e P.A. del territorio ospitante, ai fini della verifica delle diverse soluzioni.
La previsione del silenzio-assenso non solo costituisce una forma di semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica, ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo alla P.A., con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione, non solo tecnica, finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può perciò seguire un iter decisorio semplificato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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