Rottamazione-quinquies a tutti i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti locali

17 Giu 2026
17 Giugno 2026

E' stata pubblicata la L. 88/2026, di conversione del D.L. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale. L’art. 10-quinquies, in particolare, prevede l’estensione della Definizione agevolata (c.d. Rottamazione-quinquies) a tutti i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti locali (restano esclusi i carichi derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti).

Saranno, tuttavia, i singoli Enti a decidere autonomamente se aderire, prevedendo tempi e modalità operative, giacché l’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’Ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Alla Rottamazione degli Enti territoriali saranno applicabili le disposizioni relative alla Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, co. 82 – 101, L. 199/2025, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai contribuenti, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione in argomento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare (in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027);
  • l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
  • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’art. 1, comma 94, lett. a), L. 199/2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027; in particolare, inoltre, le precedenti dilazioni Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973;
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del sopra cennato articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, co. 6, L. 689/1981, e quelli di cui all’art. 30 D.P.R. 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 112/1999.

Post di Carlo Valli - avvocato

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