La legge sull’autonomia differenziata al vaglio della Corte costituzionale
Il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha fissato, per l’udienza pubblica del 12 novembre 2024, la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Puglia e dalla Toscana sulla l. 86/2024, concernente l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, co. 3 Cost.
La Corte ha comunicato che intende fissare nel medesimo giorno l’udienza pubblica di discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sardegna e dalla Campania riguardanti la stessa legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
Autonomia differenziata ko
In attesa del deposito della sentenza, la Corte costituzionale, con il comunicato del 14 novembre scorso, ha reso noto che è stata ritenuta non fondata la questione di costituzionalità dell’intera Legge n. 86/2024, sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, mentre sono state considerate illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
La Corte costituzionale anticipa le sue decisioni, con il comunicato del 14 novembre 2024, in attesa del deposito della sentenza e ha ravvisato l’incostituzionalità di una serie di profili della Legge n. 86/2024.
Uno di questi profili riguarda la possibilità che l’intesa tra Stato-regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie. Infatti, la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del principio di sussidiarietà.
Un altro profilo è relativo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
Altri profili di incostituzionalità riguardano:
la previsione che sia un DPCM a determinare l’aggiornamento dei Lep;
il ricorso alla procedura prevista, dalla legge di bilancio per il 2023, per la determinazione dei Lep con DPCM, sino all’entrata in vigore dei D.Lgs. previsti dalla stessa legge per definire i Lep;
l’estensione della Legge n. 86/2024 e, dunque, dell’art. 116, co. 3, della Costituzione alle regioni a statuto speciale che, invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!