Pubblicato in G.U. il decreto correttivo del d.lgs. 190/2024, in materia di energie rinnovabili

27 Nov 2025
27 Novembre 2025

Con il d.lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 275 del 26.11.2025), che entrerà in vigore l’11.12.2025, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 190/2024, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-11-26&atto.codiceRedazionale=25G00186&elenco30giorni=true

Post di Alberto Antico – avvocato

14 replies
  1. Anonimo says:

    È possibile che la modifica del co.2 e abrogazione del periodo finale dello stesso comma,dell art.7, attività libera, abbia eliminato il parere paesaggistico e nei casi di aree sotto vincolo, se si passa a Pas? Nel caso, può un titolo, Pas, superare la necessità di richiesta del parere paesaggistico? Come dire, presento la Pas, e supero il vincolo…Non è contro il codice urbani, se così fosse? Anche perché ora si richiama al co.2 la parte terza del codice..

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    • Anonimo says:

      Sarebbe il caso di cui all art.7 co.6 se si rientra in quella fattispecie oppure nella parte prima, che poi è quello che è rimasto, del punto A.6 del dpr 31/2017- I vincoli di cui all’ 7 co.2 fanno scattare la Pas, anche se esente da autoriz..paesaggistica?

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  2. Anonimo says:

    Criticità aree agricole: da calcoli fatti appare che i fotovoltaici installati nella fascia di 350 metri da zone industriali , esempio di 1 ettaro, produce come effetto 50 ettari…rapporto 1 a 50..senza contare le aree di pertinenza dei fabbricati, e le destinazioni industriali, etc..visto che in urbanistica destinazione, non vuol dire edificati, quindi anche Aree verdi.

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  3. Anonimo says:

    Come si deve interpretare l art.15 fase transitoria, per i procedimenti che sono state chieste integrazioni, in corso o no? Si applica la norma vigente al momento della presentazione o le norme sopravvenute? Dl 175/2025 in vigore dal 22 novembre come anche nel caso dall 11 dicembre in rif. al dlgs n.178/2025…esempio: sospensione in conferenza il 28 novembre, Pas prima del 22 novembre, quindi in vigenza del dlgs n.190/2024 vigente in quella data…anche con riferimento ai nuovi termini in caso di art 8 co.8, che ora sono 30+30gg per le integrazioni e non piu 15gg

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  4. Anonimo says:

    Bisogna allineare l’art. 10 co. 5 che parla di un anno per la decadenza della concessione, e l’art. 8 co.11 che ora parla di -due- anni per l’inizio di lavori per la decadenza- PAS – per la AU ce il rimando all’art. 9 co. 11, quindi va bene.

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  5. Anonimo says:

    E’ questo inserimento che hanno fatto all’art. 7 comma 1) terzo periodo: Gli interventi di cui all’allegato A devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. ((Gli interventi di cui all’allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.))

    Quello tra le due parentesi è l’aggiunta.

    Effetto pratico
    Regime molto più favorevole nelle aree idonee e zone di accelerazione, eliminato il rischio che il comune blocchi l’intervento per incompatibilità urbanistica.
    • niente verifica di “compatibilità urbanistica” (presunta automaticamente)
    • niente blocchi per strumenti urbanistici adottati
    Questa è una delle modifiche più rilevanti dell’intera riforma (estesa anche all’art. 8):
    si elimina il potere di blocco urbanistico dei comuni per interventi considerati strategici.

    Regime ultra facilitato: in aree idonee il Comune NON può eccepire incompatibilità urbanistica.

    Domanda finale: ma allora quali sono gli interventi di cui all’allegato A che devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati?

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    • Anonimo says:

      Se questo art. 7, come pure l’art. 8 a sua volta modificato, viene visto coordinato con il nuovo art. 3 co. 3, diventa una riforma significativa.
      «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell’articolo 11-bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto.»
      Intervento molto rilevante: il comma 3 non è più una clausola di salvaguardia generica. Diventa una norma precettiva che limita l’applicazione del comma 2.

      TESTO PREVIGENTE
      Era una formula neutra:
      «È fatta salva l’individuazione delle aree ai sensi dell’articolo 11-bis.»
      Significato: si ricorda che resta ferma la disciplina delle “aree idonee”.
      Non introduceva regole operative.

      TESTO VIGENTE (dopo d.lgs. 178/2025)
      Il nuovo comma dice:
      «Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate (…) ovvero alle zone di accelerazione (…)»
      Cambia completamente la funzione del comma 3, che ora diventa una NORMA DI CHIUSURA con effetti pratici:

      EFFETTO 1 — Il DPCM di cui al comma 2 NON può intervenire sulle aree idonee
      Il comma 2 consente che, con DPCM, si individuino casi/territori/tecnologie in cui non si applica l’interesse pubblico prevalente del comma 1.
      Con la modifica, questo potere NON può essere esercitato:
      • nelle aree idonee (art. 11‐bis)
      • nelle nuove zone di accelerazione (art. 12)
      Significa che:
      in queste aree il carattere di interesse pubblico prevalente degli impianti FER rimane inderogabile.
      EFFETTO 2 — Le “zone di accelerazione” entrano esplicitamente nella norma
      Il legislatore coordina l’art. 3 con la nuova categorizzazione europea delle:
      • “renewables acceleration areas”
      recepite nel decreto.
      Risultato:
      In queste aree, il Governo NON potrà – tramite DPCM – limitare o escludere l’interesse pubblico prevalente.
      EFFETTO 3 — Coerenza con la Direttiva RED III
      La RED III (e la RED II già modificata) impone che:
      • nelle aree idonee / aree di accelerazione
      gli impianti rinnovabili abbiano una corsia preferenziale con riconoscimento forte dell’interesse pubblico prevalente.
      Il nuovo comma 3 è una trasposizione coerente di questo principio.

      In queste aree l’“interesse pubblico prevalente” rimane sempre valido.

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      • Anonimo says:

        Sulle aree idonee che devono individuare le regioni entro 120 giorni dal 11/12/2025. rif. art. 11bis, co.4 let.m) ultima parte.
        – può individuare aree, visto la mancata approvazione delle norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, per cui non è in grado di escludere aree in contrasto con le caratteristiche degli impianti

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  6. Anonimo says:

    Difficile qui fare una comparativa e capire cosa cambia- Nemmeno le IA penso riescano

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  7. Anonimo says:

    Molto interessante il nuovo art.12ter sulle controversie in via telematica dai punti a) ad e) ..appare utile dire che con riferimento all art.7, l’azione vale per i vincoli e per la Pas sui documenti di cui all art.8

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  8. Anonimo says:

    In pratica sono intervenuti su tutti gli articoli, compreso gli allegati A, B, C, e D

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  9. Anonimo says:

    Qualcuno di indignato ce?

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