I parcheggi a standard
Il TAR Veneto ha affermato che gli spazi a parcheggio che debbono essere destinati a soddisfare gli standard, di cui all’art. 5 d.m. 1444/1968, debbono ritenersi asserviti all’uso generalizzato da parte della collettività indistinta degli utenti e non all’uso limitato dei soli utenti dell’unità immobiliare in relazione alla quale è sorto l’obbligo della dotazione dello standard in questione.
L’atto volontario di destinazione all’uso pubblico, necessario per la costituzione della servitù per dicatio ad patriam, ben può collocarsi nell’ambito degli accordi raggiunti ed impegni assunti in occasione di convenzioni edilizie, con il risultato di dare vita a diritti di uso pubblico tutte quelle volte che agli impegni assunti o alle dichiarazioni fatte sia seguita l’effettiva destinazione del bene all’uso della collettività, ancorché poi non si siano compiutamene perfezionati gli atti di trasferimento o di costituzione di tali diritti o le formalità di trascrizione necessarie ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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