Monetizzazione degli standard urbanistici

29 Mag 2023
29 Maggio 2023

Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.

In particolare, in mancanza della monetizzazione, il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: a) non realizzare l’intervento; b) cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al Comune; d) acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard.

Post di Daniele Iselle

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Qual è la differenza tra la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici e il contributo di costruzione? Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023, n. 4908

    Cosa dice la giurisprudenza
    Il Consiglio di Stato ha preliminarmente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di monetizzazione di standard urbanistici, rilevando che:

    la monetizzazione non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, essa non è infatti una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento;
    la monetizzazione nasce come beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale – concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, in attuazione degli artt. 41 quinquies e sexies legge urbanistica;
    senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative:
    non realizzare l’intervento;
    cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune;
    acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard;
    le nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41 quinquies cit. non sono solo quelle effettuate su aree libere ma tutte quelle iniziative edilizie che trasformano un preesistente edificio in uno oggettivamente diverso in relazione all’entità ed alla consistenza delle modifiche.
    Il caso di specie
    Nel caso di specie, una norma regionale (Legge della Regione Puglia n. 33/2007) ha introdotto disposizioni finalizzate al “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”.

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