L’annullamento dell’avvio del procedimento comporta necessariamente l’annullamento del provvedimento finale?
La risposta è no. Il TAR Veneto rileva infatti che l’annullamento dell’atto endoprocedimentale è meramente invalidante e non caducante; il provvedimento conclusivo potrebbe non essere la conseguenza vincolata e inevitabile dell’avvio di procedimento, in quanto l’Amministrazione è titolare di poteri tecnico-discrezionali in sede di istruttoria.
Controprova è la norma di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990, che non ritiene rilevante l’assenza radicale della comunicazione di avvio del procedimento, se si prova che il contenuto del provvedimento finale non sarebbe cambiato, anche con la partecipazione dei privati: il che comporta l’obbligo, per il privato, di impugnazione del provvedimento conclusivo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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