Principi utili in materia di opere di urbanizzazione
Il TAR Sardegna ha affermato che le opere di urbanizzazione, con le quali il territorio viene reso idoneo all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici, condizionano il rilascio del PdC, in quanto il titolo autorizzatorio è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del PdC (art. 12 d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia).
L’intervento dei privati può aversi, pertanto, secondo un duplice schema.
Da un lato, nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione, che esprimono una forma di esercizio consensuale del potere pianificatorio, devono essere previste le opere di urbanizzazione che i lottizzanti si impegnano a realizzare, nonché il termine entro il quale le stesse saranno cedute gratuitamente al Comune (art. 28 l. 1150/1942).
Dall’altro, nelle ipotesi che prescindono da un PdL e da forme convenzionali di regolazione dei rapporti tra privato e P.A., si applica l’art. 16, co. 2 d.P.R. 380/2001.
Tale norma deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale del sistema, in virtù del quale beni contraddistinti dall’essere destinati stabilmente ad un pubblico servizio (ossia l’urbanizzazione di una certa area e il suo sfruttamento in conformità agli strumenti di pianificazione) una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile, in modo da garantirne lo stabile asservimento e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della collettività. In questa logica, il legislatore del testo unico ha inteso colmare un vuoto di tutela che contraddistingueva il sistema, posto che la l. 1150/1942 regolamentava esclusivamente l’ipotesi in cui lo strumento convenzionale avesse posto a carico del Comune l’obbligo di acquistare le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime.
Post di Alberto Antico – avvocato
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