L’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 si applica in tutti i casi in cui la P.A. occupa sine titulo anche se la stessa non ha realizzato le opere usate

17 Set 2014
17 Settembre 2014

La sentenza del Consiglio n. 4696 del 2014 riguarda un caso nel quale la P.A. utilizzava senza titolo opere di urbanizzazione realizzate da un privato, il quale  invitava l’Amministrazione a riconoscere e dichiarare se opere e prestazioni dallo stesso eseguite su terreni di propria proprietà o di terzi fossero di pubblica utilità, chiedendo che in tal caso il Comune provvedesse all’acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e alla corresponsione del relativo indennizzo ex lege previsto.

Poichè il Comune non ha risposto, l'interessato si è rivolto al TAR, che ha respinto il ricorso. L'appello, invece, è stato accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4696 del 2014: "Con il primo motivo di appello il Felicioni chiede la riforma della sentenza gravata laddove non ha riconosciuto l'obbligo per l'amministrazione di iniziare e concludere il procedimento, sollecitato dall'appellante, e volto ad effettuare la valutazione amministrativa discrezionale consistente nella scelta fra l'acquisizione autoritativa dell'immobile secondo la disciplina di cui all'art 42 bis cit., da una parte, e l'opzione in favore della soluzione restitutoria e risarcitoria regolata dal diritto comune, dall'altra.

Il Tar ha sul punto ritenuto che non si sia in presenza di un silenzio-inadempimento in quanto, con riferimento al procedimento de quo, non sussisterebbe in capo all'Amministrazione un obbligo giuridico di provvedere.

Il motivo di appello merita accoglimento.

L'art. 42 bis, come già in precedenza evidenziato da questo Consiglio di Stato riguardo all'analoga ratio dell'art. 43 (Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830), è stato emanato per consentire una legale via di uscita per i casi in cui una pubblica amministrazione avesse occupato senza titolo un'area di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio.

L'articolo in questione, inserito nel Testo unico degli espropri dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (art. 34) ha dunque reintrodotto, con diversa disciplina, il potere discrezionale già attribuito dall'art. 43: l'amministrazione - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto - può decidere se demolire l'opera e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione.

L'art. 42 bis prevede infatti, al comma 1, che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l'acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale.

Il potere di disporre l'acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito. La valutazione degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane quindi nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).

La scelta tra la possibilità di procedere all'acquisizione sanante o alla restituzione del bene deve infatti derivare da una valutazione comparativa degli interessi in gioco, valutazione che spetta unicamente all'Amministrazione.

La sentenza gravata, ha quindi correttamente sottolineato il carattere altamente discrezionale della scelta spettante all'Amministrazione, non potendo il giudice condannare il Comune all'adozione di un atto specifico riconoscendo la fondatezza della pretesa sostanziale di parte ricorrente.

Tuttavia, il Tar ha errato laddove ha ritenuto insussistente un obbligo di provvedere.

Infatti, l'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità.

“Il privato può dunque legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Nell'attuale quadro normativo, le Amministrazioni hanno infatti l'obbligo giuridico di far venir meno -- in ogni caso -- l'occupazione "sine titulo" e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto. La P.A. ha due sole alternative: o restituisce i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la completa riduzione in pristino allo "status quo ante", oppure deve attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisto dell'area. Quello che le amministrazioni non possono pensare di continuare fare è restare inerte in situazioni di illecito permanente connesso con le occupazioni usurpative”. (Cons. St., sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713)

Nel caso di specie è pacifico che il Comune stia utilizzando senza titolo beni presenti su terreni di proprietà altrui. L'amministrazione ha quindi l'obbligo di restituire i beni illecitamente occupati, oppure, di acquisirli al proprio patrimonio ritenendo sussistenti le condizioni per procedere ex art. 42 bis.

Il fatto che tali opere non siano state realizzate dall'Amministrazione ma dal privato stesso, non fa venir meno l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 42 bis che, come si è detto, nelle intenzioni del legislatore vuole rappresentare una legale via di uscita per tutti i casi in cui una pubblica amministrazione avesse occupato senza titolo un bene di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio. A conferma della generale applicazione dell'art. 42 bis può citarsi il fatto che comma 6 del detto articolo prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia in via di fatto imposto una servitù su un bene altrui.

Il fatto che le opere utilizzate non siano state realizzata dal Comune potrà semmai rilevare nel caso in cui si proceda alla restituzione dei beni, non dovendosi in tal caso provvedere alla rimessione in pristino.

Fermo restando quindi il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla Amministrazione sulla possibilità di procedere ex art. 42 bis, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l'inerzia dell'Amministrazione si tradurrebbe in un illecito permanente.

Seppure, quindi, l'art. 42 bis non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che l'Amministrazione abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia dell'Amministrazione configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo.

Infatti, per la P.A. l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 22.6.2006 n. 3883; Id, 4.9.1985 n. 333 e 6.2.1995 n. 51; Sez. V 6.6.1996 n. 681 e 15.9.1997 n. 980; Sez. VI, 11.11.2008). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis: Cons. St., sez VI, 14.10.1992 n. 762).

Nel caso di specie il ricorrente è titolare di una situazione soggettiva protetta e, anche a fronte del notevole lasso di tempo intercorso, ha senz'altro una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione riguardanti la sua proprietà.

Deve quindi riformarsi la sentenza gravata, accogliendo il ricorso avverso il silenzio e riconoscendo l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento determinando, entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, se intenda procedere o meno all'acquisizione del bene ex art. 42 bis cit..

2. Con il secondo motivo di appello, il Felicioni contesta la sentenza del Tar laddove ha dichiarato “inammissibile la domanda di accertamento della utilitas e dell'arricchimento conseguito dal Comune resistente attraverso il godimento dei terreni di proprietà del sig. Felicioni, la quale appartiene alla giurisdizione del G.O. ed è coperta dal giudicato formatosi per effetto della sentenza della Corte di cass. n. 3322 del 12.2.1010”.

Sostiene il Felicioni, con argomentazioni non contrastate da controparte, che tale statuizione non sia conforme al contenuto e ai limiti delle domande avanzate in primo grado che sarebbero state rivolte, invece, a:

a) chiedere l'accertamento dell'indebita utilizzazione, in quanto mai acquisiti al patrimonio pubblico, dei terreni di proprietà sua o di terzi e delle opere sugli stessi eseguite;

b) all'accertamento dell'obbligo de Comune di assumere le proprie determinazioni in ordine all'acquisizione o meno dei terreni.

Deve sul punto rilevarsi come il Tar abbia errato nel valutare il contenuto ed i limiti della domanda e, pertanto, si deve riformare la sentenza gravata.

Con riferimento al punto a), come peraltro rilevato dalla stessa parte appellata, si tratta di materia estranea al rito del silenzio. Deve quindi sul punto riformarsi la sentenza impugnata, prevedendo la prosecuzione del giudizio a seguito della conversione del rito anche in merito a tale aspetto. A seguito di conversione del rito, pertanto, il giudizio proseguirà di fronte al Tar per l'esame della domanda di condanna alla restituzione dei terreni (come già disposto dal giudice di prime cure con statuizione non appellata) e anche per l'accertamento dell’utilitas e dell’arricchimento derivante dalla indebita utilizzazione degli stessi; in tale sede dovrà inoltre valutarsi l'eventuale efficacia preclusiva del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione.

Con riferimento al punto b), si rinvia a quanto argomentato supra al punto 1 della presente sentenza".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4696 del 2014

L’interdittiva antimafia del Prefetto ai fini degli appalti

17 Set 2014
17 Settembre 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4701 del 2014 si occupa della discrezionalità del Prefetto in materia di interdittive antimafia, che rilevano in materia di appalti pubblici.

Scrive il Consiglio di Stato: "2. E’ noto che l’ Autorità prefettizia gode della più ampia sfera di discrezionalità nel selezionare e valorizzare fatti, circostanze ed accadimenti cui possa ricondursi, anche in via indiziaria, sintomatica e presuntiva il collegamento e/o il pericolo di condizionamento mafioso dell’ attività di impresa.

Fra le circostanze e fatti indizianti si riconducono anche i contatti e le frequentazioni con pregiudicati o soggetti in rapporto di contiguità alla criminalità organizzata che possono essere elevati a presupposto per l’adozione della misura prevista dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 (ora art. 90 e segg. del d.lgs. n. 159 del 2011).

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia gli elementi istruttori rassegnati dalla resistente difesa evidenziano, a partire dal 2001 e fino al 2011, una pluralità di incontri e contatti (si fa riferimento a ventuno controlli delle forze dell’ ordine) del sig. Schiavone Antonio (nato a Caserta il 3 luglio 1982) – amministratore e socio unico della soc. Tecno Impredil Group – con soggetti con pregiudizi di polizia, indicati in dettaglio, di cui taluni di essi riconducibili alla materia della criminalità mafiosa.

Non può accedersi alla tesi del ricorrente sulla saltuarietà degli incontri. Questi , anche se spalmati nel decennio di osservazione, si sono ripetuti con sistematicità nel loro accadimento e, nel numero di dieci, con un soggetto determinato (l’omonimo Antonio Schiavone, nato a Napoli l’ 11 ottobre 1983), inquisito per rapporti di contiguità con il Clan dei Casalesi.

Stante l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto a tutela delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico nel delicato settore degli appalti pubblici e del trasferimento di risorse economiche in favore delle imprese, le valutazioni effettuate in merito sono suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere nei profili della manifesta illogicità e dell’erronea e travisata valutazione dei presupposti del provvedere (ex multis cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2058 del 2013; Sez. VI, n. 286 del 2006 e n. 1979 del 2003).

Nei limiti dell’anzidetto sindacato estrinseco, in linea con le conclusioni del primo giudice, non emergono nella scelta di tutela del Prefetto elementi di manifesta illogicità o di travisamento dei presupposti istruttori. Il predetto organo – nel libero apprezzamento del tessuto probatorio acquisito - ha dato rilievo a fatti inerenti alla vita di relazione dell’imprenditore che, proprio in quanto ripetutisi nel tempo, di per sé assumono significativo valore indiziario dell’esposizione al pericolo di condizionamento mafioso, indipendentemente dal concorso di altri ed ulteriori elementi.

2.2. Con un secondo ordine argomentativo l’appellante, a bilanciamento delle risultanze rassegnate dagli organi di polizia ed a sostegno di una non corretta valutazione e ponderazione dei presupposti del provvedere, dà rilievo all’assenza di ogni riscontro negativo in danno dell’appellante nel periodo 2011/2013, nonché allo spostamento nel Lazio della sede societaria ed al cambio di residenza dello stesso amministratore.

Osserva il collegio che il biennio di c.d. decantazione e discontinuità da ogni rapporto di contiguità con soggetti con pregiudizi di polizia (unitamente al mutamento del luogo di residenza e di sede aziendale) non è di per sé idoneo ad inficiare, sul piano della logicità e della proporzionalità al fine perseguito, la scelta del Prefetto di anticipare la soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, tanto più che ancora nel settembre 2011 lo Schiavone era controllato in località S. Felice Circeo in compagnia di soggetto censito, tra l’altro, per reati contro l’amministrazione della giustizia e contro la persona.

2.3. Quanto, infine, al vizio di contraddittorietà dell’informativa del Prefetto di Roma rispetto a precedenti verifiche nei confronti della soc. Tecno Impredil Group in applicazione della normativa antimafia, va rilevato che la qualificazione SOA, cui è fatto richiamo nelle premesse del ricorso avanti al T.A.R., ha luogo a seguito della verifica dell’assenza - in applicazione di comunicazione del Prefetto rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 del d.P.R. n. 252 del 1998 e 17, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 34 del 2000 (ora rispettivamente artt. 78 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) - delle specifiche cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 1965,.

L’accertamento del pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso ai sensi degli artt. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994 e 10 del d.P.R. predetto (ora artt. 90 e segg. del d.lgs. 159/2011 cit.) è invece preceduto, di volta in volta, da apposita istruttoria, che si caratterizza come autonoma per contesto temporale e geografico, elementi acquisiti e spessore dell’indagine rispetto ad ogni altro provvedimento avente il medesimo oggetto.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4701 del 2014

ANAC: Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie

17 Set 2014
17 Settembre 2014

Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 2 Soggetti richiedenti

  1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  2. Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Art. 3 Inammissibilità / Improcedibilità delle istanze
1. Non sono ammissibili le istanze:

  • in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
  • incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato;
  • non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente,

2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell’istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati.
3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.
4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere.
5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
6. In caso di istanze presentate singolarmente, si dà precedenza:
- alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
- alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
- alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
7 Le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità sono approvate dal Consiglio dell’Autorità e comunicate alle parti interessate.

ANAC_regolamento composizione controversie

Un altro decreto legge (n. 133/2014 – cosiddetto sblocca Italia)

16 Set 2014
16 Settembre 2014

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive.

(GU n.212 del 12-9-2014)

 Vigente al: 13-9-2014 

Si consiglia, in particolare, la lettura delle seguenti disposizioni:

 Ø  Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

Ø  Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)

Ø  Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

Ø  Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-0 del 19.07.2012 e C-85-13 del 10.04.2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

Ø  Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

Ø  Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

Ø  Art. 13 (Misure a favore dei project bond)

Ø  Art. 14 (Norma overdesign)

Ø  Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

Ø  Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

Ø  Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

Ø  Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Ø  Art. 32 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

Ø  Art. 35 (Modifiche al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

Ø  Art. 36 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

DL_133-2014_sblocca-Italia

Quando i luoghi di culto possono beneficiare dell’esenzione dal contributo concessorio

16 Set 2014
16 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1133 del 2014.

La sentenza decide due ricorsi riuniti. A fondamento del  primo gravame, riguardante un condono edilizio,  la ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare, dell’ art. 9 lett. f) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 76 della L.R. 26 giugno 1985 n. 61, nonché l’eccesso di potere per difetto di presupposto, sostenendo che essendo qualificabile la costruzione de quo quale opera di urbanizzazione secondaria, la concessione in sanatoria non poteva essere soggetta al pagamento di alcun onere o contributo, e pertanto illegittimamente il Comune di Padova aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Con un successivo ricorso la medesima ricorrente ha impugnato la concessione a sanatoria del 13 gennaio 1997, nella parte in cui aveva sanato l'immobile della ricorrente con destinazione d'uso "commerciale", anzichè con destinazione a "culto - opere religiose" richiesta con l'istanza di condono edilizio.

Scrive il TAR: "La questione principale sottesa ad entrambi i ricorsi è costituita dall’assoggettamento o meno delle opere oggetto di sanatoria al pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei quali, con il primo ricorso se ne chiede direttamente la restituzione, mentre, con il secondo ricorso s’intende ottenere, propedeuticamente, l’annullamento della sanatoria della destinazione d’uso commerciale, dovendo l’immobile essere sanato come luogo di culto, ed in quanto tale non assoggettabile ad oneri di urbanizzazione. Sul punto l’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10 prevede che : “Il contributo di cui al precedente art.3 non è dovuto: .. f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Nel caso di specie è indubbio che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate dal privato allora proprietario dell’immobile, per proprio conto, e non da un “ente istituzionalmente competente”. Ed è pure evidente che l’immobile in questione, sito in vicolo Portenari 2, nel Comune di Padova, di proprietà privata ed avente una destinazione industriale, non costituiva originariamente un’opera di urbanizzazione secondaria. Piuttosto, il sig. Elardo Gianni, con la domanda di condono del 26 settembre 1986, ha chiesto, oltre alla sanatoria di alcune opere di ristrutturazione edilizia realizzate sull’edificio in questione, anche la sanatoria del mutamento di destinazione d’uso di questo, in quanto “usato per riunioni religiose”. Ciò premesso, alla luce della lettera della norma sopra richiamata, è evidente che anche ove l’edificio fosse stato, per ipotesi, condonato come luogo di culto, come pretende la ricorrente, esso non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione dal contributo ai sensi dell’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10, in quanto tale trasformazione non sarebbe certo avvenuta in attuazione dello strumento urbanistico generale (che invece destina l'area medesima a "verde pubblico di interesse generale"), nè in attuazione di una variante al P.R.G., nè in conformità di uno strumento attuativo che localizzasse sull’area e/o destinasse l’edificio preesistente sull’area ad opera di urbanizzazione secondaria, come luogo di culto. Per tale ragione la concessione in sanatoria, anche ove fosse stata rilasciata per una destinazione a luogo di culto, non poteva essere rilasciata gratuitamente, come invece la Congregazione ricorrente pretende che le venga riconosciuto da questo Tribunale. A ciò si aggiunga che comunque l’immobile in questione non poteva essere sanato con destinazione a “culto-opere religiose”, in quanto esso, all’epoca della proposizione della domanda di condono (30 settembre 1986), era di proprietà di un privato cittadino che dichiarava a tal fine che tale edificio veniva usato per “riunioni di carattere religioso”, senza  altra specificazione o indicazione. Per cui - atteso peraltro che la Congregazione dei Testimoni di Geova è stata riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 31 ottobre 1986, successivo alla data di ultimazione delle opere e alla domanda di condono - il Comune di Padova ha correttamente ritenuto di classificare tale destinazione come commerciale, comprendente, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare oneri allora vigente, le attività culturali e sociali. Sulla base di tali considerazioni i ricorsi in esame devono pertanto essere respinti in quanto infondati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1133 del 2014

Corso di formazione su autocertificazioni, attestazioni e asseverazione dei tecnici abilitati nella progettazione/esercizio di una attività produttiva .

16 Set 2014
16 Settembre 2014
La Federazione dei Comuni del Camposampierese organizza il percorso formativo sul tema "LE AUTOCERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI DEI TECNICI ABILITATI NELLA PROGETTAZIONE/ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ PRODUTTIVA" programmato a partire dal 27 settembre 2014. 
 
Il percorso è rivolto ai liberi professionisti, ai responsabili/funzionari degli Uffici Tecnici e agli interessati.
 
Relativamente all'accreditamento del corso:
Ordine degli Architetti: È stata avanzata al CNAPPC richiesta di riconoscimento dei CFP. Si è in attesa di conferma;
Collegio dei Geometri: 1 CFP per ogni ora di presenza;
Ordine degli Ingegneri: per la partecipazione al corso verranno riconosciuti 13 CFP;
Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali: 0.125 CFP per ogni ora di presenza.
 
In allegato: il programma (pdf), il modulo d'iscrizione (word).
 

Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica

16 Set 2014
16 Settembre 2014

Si segnala che sul  Burv n. 89  del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1582 del 26 agosto 2014

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/2003, n. 71/2003 e n. 1205/2012. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35. 

Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Si segnala che sul  Burv n. 89  del 12/09/2014 è stato pubblicato il seguente provvedimento:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09 settembre 2014

D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.

Non è dovuto il contributo di costruzione per i parcheggi obbligatori

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sentenza del 04 settembre 2014 n. 1399 conferma che i c.d. parcheggi obbligatori ad uso privato sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e che il vincolo da cui derivano deve essere adeguatamente trascritto nelle forme previste dalla legge: “Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;

Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);

Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 sexies, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);

Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev’essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);

Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Catanzaro n. 1399 del 2014

L’occupazione d’urgenza non necessità della comunicazione di avvio del procedimento

15 Set 2014
15 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 settembre 2014 n. 1199 conferma che il provvedimento di occupazione d’urgenza non necessita della comunicazione di avvio del procedimento in quanto: “Palesemente infondata appare, inoltre, l’affermazione in base alla quale il decreto d’occupazione sarebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, considerato che detta comunicazione è stata inoltrata alla ricorrente con nota in data 1.02.2002, alla quale hanno fatto seguito le comunicazioni aventi ad oggetto le successive fasi del procedimento, tra cui la nota in data 20.10.2002 con la quale veniva notificato il decreto d’occupazione d’urgenza n. 347.

Né può porsi un problema di garanzie procedimentali proprie del decreto d’occupazione d’urgenza, avendo la giurisprudenza definitivamente chiarito che tale provvedimento è “atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che le garanzie procedimentali relative alla partecipazione sono proprie solo di quest’ultimo” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.09.2013, n. 4766)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1199 del 2014

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