25 Novembre 2015
L’articolo 17, comma 30 ter, del D.L. n. 79 del 2009 dispone che le Procure della Corte dei Conti possano iniziare l’attività istruttoria, ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale, a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, soggiungendo, poi, che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni recate dalla medesima norma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
Una sentenza della Corte dei Conti del Veneto chiarisce la portata di questa disposizione.
Post di Dario meneguzzo - avvocato Read more →
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