Fasce di rispetto degli allevamenti illegittimi
Il TAR Veneto sottolinea che un allevamento può creare la propria relativa fascia di rispetto solo se è legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che un allevamento può creare la propria relativa fascia di rispetto solo se è legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la fascia di rispetto per gli allevamenti si misura dal confine di zona, e non dagli edifici che si vanno concretamente a realizzare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Con la l. 04 novembre 2024, n. 169 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 270 del 18.11.2024), che entrerà in vigore il 03.12.2024, è stata approvata la modifica all’art. 12 l. 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.
La legge è disponibile al seguente link:
A seguito della riforma, l’art. 12, co. 6 l. 40/2004 contiene ora il seguente ultimo periodo: “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”.
Sulle conseguenze giuridiche pratiche di questa novella è in corso un dibattito tra gli interpreti, in quanto, in forza dell'articolo 9 del codice penale, il delitto comune commesso dal cittadino all'estero era già punibile anche prima di adesso, ma solo previa richiesta del Ministro della Giustizia (o in alcuni casi su querela): una possibile interpretazione è che si volesse dire che ora non serve più la richiesta del Ministro, ma non si sa se l'obbiettivo sia stato raggiunto (perchè l'articolo 9 del codice penale è pur sempre una legge italiana).
Post di Alberto Antico – avvocato
Pubblichiamo il comunicato del 14 novembre 2024 col quale la Corte Costituzionale ha informato di avere ritenuto costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge n. 86 del 2024 sulla autonomia differenziata delle regioni e di avere fornito una interpretazione costituzionalmente orientata di altre.
La sentenza sarà depositata e pubblicata nelle prossime settimane.
Il TAR Veneto ha affermato che la scelta pianificatoria di limitare l’insediamento in zona agricola di attività improprie ulteriori rispetto a quella già esistente non viola l’art. 42 Cost. sulla libertà di iniziativa economica privata, rientrando nella discrezionalità comunale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che il riconoscimento di una potenzialità edificatoria in sede di adozione dello strumento urbanistico non crea un affidamento del privato, in quanto l’iter per l’approvazione del piano è ancora in corso, e pertanto la suddetta potenzialità non può dirsi certa.
Residua infatti in capo all’Amministrazione la sua potestà pianificatoria, in melius ma anche in peius.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato la compatibilità tra disposizioni di PAT e P.I., ove le prime individuano le possibili destinazioni di ampie porzioni del territorio, mentre le seconde (ed eventualmente il PUA) hanno il compito di verificare l’idoneità delle dotazioni infrastrutturali e di servizi, ai fini di un’effettiva attuazione del PAT medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che non è necessario che le controdeduzioni alle osservazioni allo strumento urbanistico siano particolarmente dettagliate; al contrario, possono essere concise, purché diano conto dell’iter logico-giuridico seguito dall’Ente nella valutazione delle osservazioni, che potrebbe essere dedotto anche dalle delibere di adozione e/o approvazione del piano.
Il Giudice, peraltro, fa presente l’esistenza di quell’orientamento giurisprudenziale che ammette anche controdeduzioni non puntuali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che le osservazioni allo strumento urbanistico possono essere esaminate anche congiuntamente, secondo criteri di affinità tematica. In ogni caso, non è necessaria una valutazione puntuale delle stesse, con conseguente loro confutazione analitica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L’ANAC ha emanato le Linee guida n. 1 (con delibera n. 493 del 25.09.2024) in tema di cd. divieto di pantouflage, ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001, che si allegano.
Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage (alla francese) o revolving doors (all’inglese).
È il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una P.A.
Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 39/2013. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
L’ANAC ha altresì emanato (con delibera n. 493-bis del 25.09.2024) il Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria – in capo ad ANAC stessa – in materia di violazione dell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001, che si allega.
Post di Daniele Iselle
Linee guida n. 1 - divieto di pantouflage - delibera n. 493 del 25 settembre 2024
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