19 Maggio 2023
L’art. 67, co. 8-ter d.P.R. 380/2001 recita: “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.
Tale comma è stato introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. b, n. 2 d.l. 32/2019, come convertito dalla l. 55/2019, cd. decreto Sblocca cantieri.
Il comma 8-ter cit. si applica a due fattispecie:
- Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. edilizia, ovvero le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3), classificate tra gli interventi di minore rilevanza;
- Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. edilizia, ovvero gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, cd. interventi privi di rilevanza.
Sorge il dubbio se questa esenzione dal collaudo si applichi anche alle zone sismiche.
Infatti, l’art. 94-bis T.U. edilizia, rubricato Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, al comma 6 prevede: “Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico”.
A sua volta, l’art. 67, co. 1 T.U. edilizia afferma: “Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.
Tale norma richiama solo il comma 8-bis – che esclude il collaudo per riparazioni e interventi locali – non anche il comma 8-ter dell’art. 67 cit.
Peraltro, la prima delle ipotesi contemplate dal comma 8-ter consiste proprio nelle riparazioni ed interventi locali, di cui al precedente comma 8-bis.
Il dubbio sollevato – e che sostiene la non applicabilità del comma 8-ter alle zone sismiche – argomenta che se il legislatore avesse voluto estendere l’esenzione dal collaudo anche nelle zone sismiche, sarebbe stato sufficiente integrare il comma 8-bis aggiungendo gli interventi privi di rilevanza (ovvero la seconda ipotesi dell’attuale comma 8-ter), dato che la prima ipotesi è già ricompresa.
Interrogati sul punto, si ritiene che, invece, l’esenzione valga anche per le zone sismiche.
In premessa, si osserva che, purtroppo, non si può confidare che il legislatore scelga la formulazione più ragionevole, laddove voglia pur semplificare la normativa.
La relazione parlamentare illustrativa del decreto Sblocca cantieri afferma: “Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l'articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l'articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l'introduzione nel testo unico di nuove disposizioni recanti, tra l'altro, una classificazione degli interventi quali «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza», con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente”.
Il legislatore ha quindi ritenuto di dover offrire una nuova classificazione degli interventi edilizi, in aggiunta a quelle già esistenti, allo specifico fine di individuare regimi autorizzatori particolari per gli interventi in zona sismica. Significa che la classificazione individuata dall’art. 94-bis T.U. edilizia contiene interventi già descritti o comunque già evincibili dalla restante normativa.
Con particolare riferimento agli “interventi di riparazione” e a gli “interventi locali sulle costruzioni esistenti”, si deve distinguere se essi avvengono in zona sismica o no:
- in zona non sismica, l’art. 67, co. 8-bisU. edilizia esclude apertis verbis che per tali interventi serva il collaudo;
- in zona sismica, tali interventi sono classificati tra quelli di “minore rilevanza” dall’art. 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. cit. A questo punto, si ritiene che operi il comma 8-ter dell’art. 67 cit., secondo cui anche per questi interventi è escluso il collaudo.
Analogamente, per gli interventi privi di rilevanza ex art. 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. cit., opera l’esenzione dal collaudo disposta dal medesimo comma 8-ter cit. Anche perché, tali interventi privi di rilevanza sono descritti da una definizione al limite del tautologico: “c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”.
Forse il legislatore ha introdotto un comma apposito per meglio sottolineare la novità della riforma introdotta con lo Sblocca cantieri, ovvero che anche in zona sismica vi sono interventi esentati dal collaudo.
Gli operatori giuridico-economici sembrano concordare su questa linea.
Ad esempio, la Giunta regionale della Liguria ha approvato la delibera n. 812 del 05.08.2020, contenente “D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e l.r. n. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche”, ove si legge: “Per quanto riguarda l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, relativo al collaudo statico, si rileva la novità della trasmissione via PEC del certificato di collaudo statico da parte del Collaudatore. Il nuovo testo stabilisce inoltre che, per gli interventi privi di rilevanza e gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo statico sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori (art. 67 c. 8-bis e 8-ter)”.
Il diritto vivente, perciò, sembra orientarsi a dire che in zona sismica si applica l’esenzione prevista dall’art. 67, co. 8-ter più volte citato.
Post di Alberto Antico - avvocato
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