Il T.A.R. Veneto spiega perché il rapporto intercorrente tra intermediario e soggetto esecutore rientri nella nozione di sub-appalto. Nella fattispecie si trattava di attività di recupero e trasporto dei rifiuti
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Il decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2024, è entrato in vigore il 19 marzo 2024.
È stato adottato in attuazione delle deleghe legislative disciplinate dagli artt. 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 331, che ha determinato una riforma articolata, finalizzata ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, c. 159-171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l’adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei decreti legislativi delegati.
Assumono rilevanza le norme rivolte alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
Il decreto mira, inoltre, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani non autonomi.
Nel video si illustrano progetti pilota sperimentali nel Comune di Sona (Verona) per attuare il decreto legislativo.
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi edilizi effettuati su di un medesimo immobile devono essere valutati integralmente, non essendo possibile una visione atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio.
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Il TAR Veneto ha affermato chel’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva è sempre prevalente e in re ipsa, per cui sul punto non occorre una specifica motivazione, né è necessaria la sua comparazione con l’interesse del privato alla conservazione della situazione di fatto illecita, non essendo al riguardo configurabili affidamenti tutelabili.
Ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione.
Il provvedimento di ripristino è sufficientemente motivato dalla deduzione dell’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e dell’assoggettabilità di queste al regime dei titoli edilizi.
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Il TAR Veneto ha affermato che la mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, neppure nei casi in cui gli abusi insistano su area vincolata, dal momento che l’ordine di ripristino è un provvedimento avente natura vincolata, che deriva direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia.
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Il TAR Veneto ha evidenziato che la CEDU, pur avendo richiesto il rispetto del principio di proporzionalità nell’ipotesi di un ordine di demolizione che riguardi l’unica abitazione del privato, ha anche riconosciuto la legittimità della demolizione di un manufatto costruito in spregio alla norme edificatorie, volte al perseguimento degli interessi pubblici di prevenzione del disordine e di promozione dell’interesse pubblico del Paese.
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Con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (pubblicato in G.U., Serie generale, n. 264 dell’11.11.2024), che entrerà in vigore il 26.11.2024, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 149/2022, recante attuazione della l. 206/2021, nel contesto della cd. riforma Cartabia, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha offerto un’esaustiva e pregevole ricostruzione della responsabilità risarcitoria della P.A., per lesione di un interesse legittimo.
Nel caso di specie, una società agiva per il risarcimento del danno da tardiva emanazione dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 (nel testo antecedente alla riforma del 2011), propedeutica a consentire la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha offerto utili principi in materia di dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittima sospensione dei lavori autorizzati con una concessione edilizia (degli anni ’90).
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Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici sopravvenuti, che hanno confermato la destinazione urbanistica in peius, esclude la risarcibilità del danno, che si sarebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza.
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