Il T.A.R. Veneto ricorda che se l’inagibilità di un’abitazione dipende da ragioni funzionali o strutturali, essa deve essere disposta dal dirigente, ex art. 24 e ss. del d.P.R. n. 380/2001; altrimenti, laddove ricorrono esigenze igienico-sanitarie, è compito del Sindaco ordinare lo sgombero, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 222 del r.d. n. 1265/1934.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto i seguenti principi di diritto.
a) La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive.
b) La mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 d.P.R. cit. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.
c) L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).
d) L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
e) La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, co. 4-bisP.R. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Si ringrazia sentitamente il Dott. Ing. Mauro Federici per la segnalazione.
Il T.A.R. Veneto afferma che il Comune ha amplia discrezionalità amministrativa nello scegliere le attività che si possono insediare in zona impropria e, soprattutto, ha il potere e la facoltà di imporre, alle ditte, l’adozione di misure di mitigazione e/o la corresponsione di un contributo commisurato all’incremento del carico urbanistico e/o al plusvalore creato dall’impresa. Tale scelta comunale, inoltre, non è in contrasto con la cd. Direttiva Bolkestein, in quanto la stessa direttiva UE attribuisce la possibilità di introdurre limiti a tutela dell’ambiente, anche urbano.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione, anche se definita dall’art. 31, co. 3 T.U. edilizia come una conseguenza “di diritto”, necessita comunque, conformemente ai principi della CEDU, di una fase di accertamento dell’inadempimento e di una fase di formale irrogazione con un provvedimento che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale.
Per l’effetto, non può ritenersi che il mero decorso del termine di 90 giorni determini la carenza di legittimazione a presentare l’istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune negava una sanatoria poiché non considerava dimostrata la disponibilità giuridica del terreno che si intende asservire ai fini volumetrici al fabbricato oggetto di sanatoria, non ritenendo sufficiente la dichiarazione di possesso dell’area da oltre venti anni, poiché dalla documentazione in atti risultava che il terreno fosse in comproprietà con altre ditte.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il diniego di sanatoria, in virtù dei principi che regolano la risoluzione delle questioni civilistiche da parte della P.A.
L’Amministrazione non può statuire su profili civilistici che non appaiono per nulla pacifici o, comunque, che non sono di immediata evidenza.
Quando la questione rimane incerta o controversa, emerge il divieto per la P.A. di ingerirsi in un approfondimento dei profili civilistici e, anche in tal caso, si potrà passare al vaglio degli altri presupposti della sanatoria: in dubio pro petitor. Anche perché, l’eventuale rilascio del titolo abilitativo avviene sempre fatti salvi i diritti dei terzi, tutelabili di fronte al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la proposizione della istanza ex art. 36 T.U. edilizia successivamente all’adozione dell’ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità di quest’ultima, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché il Comune si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio-rigetto sull’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che l’istituto dell’accordo di programma, delineato dagli art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e 6 della l.r. Veneto n. 11/2004, può essere concluso sia dai Comuni dotati di PAT sia da quelli sprovvisti. Nei secondi, però, non si può invocare la procedura semplificata di varante urbanistica prevista dall’art. 7, c. 2 della l.r. Veneto n. 11/2004, in quanto occorre seguire la procedura ordinaria prevista dalla l.r. Veneto n. 61/9185, stante il tenore dell’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 sul cd. periodo transitorio, che impone ai Comuni di seguire le procedure di tale pregressa legge regionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto, condividendo pienamente il precedente arresto n. 1518/2022, afferma che la Regione Veneto può legittimamente imporre limitazioni allo scarico e/o prescrizioni relative all’accettazione di rifiuti contenenti PFAS, quali condizioni all’Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29-sexies, c. 5-ter del d.lgs. n. 152/2006.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che l’ordine di rimozione dei rifiuti, ex art. 192 del d.lgs. 152/2006, può essere emesso anche nei confronti del proprietario del sito inquinato, purché sia riscontrabile l’elemento soggettivo della colpa o del dolo. Inoltre, spesso, tale fattispecie è strettamente connessa con quella di bonifica dei siti inquinati, ex artt. 239 e ss. del d.lgs. 152/2006.
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Il T.A.R. Veneto ricorda quali misure di sicurezza e/o di prevenzione e spettino al proprietario non responsabile dell’inquinamento. Nella stessa sentenza il Collegio afferma che se tale soggetto inizia comunque volontariamente l’attività di bonifica, lo stesso deve portarla a termine.
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