Accordi urbanistici pubblico-privati e informazioni antimafia
L’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 afferma che, con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune o l’Ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia.
Il TAR Veneto ha affermato che tale norma non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.
Quanto alla collocazione temporale di tale obbligo, mentre nella formulazione del d.lgs. 159/2011 essa può essere individuata “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti”, nella norma veneta, essendo volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, essa è anticipata all’iter di approvazione degli accordi pubblico-privati mediante la procedura urbanistica, fermo restando che la stipula della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia.
Post di Daniele Iselle
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