Il T.A.R. ricorda che, affinché si possa formare il cd. silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, la pratica deve essere completa e conforme al paradigma legale. Nella medesima pronuncia il Collegio ricorda, da un lato, la definizione di opera pertinenziale e, dall’altro lato, che per rilasciare il condono non è necessario il previo parere della CEC.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la disciplina sulle distanze legali si applica anche in ipotesi di sopraelevazione, trattandosi di un aumento di volumetria e, quindi, di una nuova costruzione ai fini delle distanze.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In ipotesi di una convenzione urbanistica priva di una clausola di adeguamento automatico alla disciplina sopravvenuta, e in assenza di modifiche consensuali dell’accordo, il TAR Veneto evidenzia che vi si applica la normativa di piano vigente al momento di stipula della convenzione (nel caso di specie, vi era stata medio tempore la riduzione delle dotazioni di standard per abitante teorico).
Il Giudice sostiene inoltre che l’eventuale applicazione del Piano Casa in ampliamento comporterebbe una scissione della disciplina applicabile: per la volumetria già prevista dalla convenzione, dovrebbero essere richiesti i “vecchi” standard; per la parte in ampliamento, si dovrebbe invece applicare lo standard più favorevole.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che rientra nella nozione di pergolato una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da un’intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata) non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che per “pareti finestrate” devono intendersi tutte le aperture verso l’esterno, siano esse luci o vedute (e, dunque, porte, balconi, finestre di qualsiasi tipo). Inoltre, la distanza di 10 metri va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato, a prescindere dall’andamento parallelo delle pareti o dalla diversa altezza dei fabbricati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È noto che prima della l. 10/1977, cd. legge Bucalossi, non era dovuto alcun contributo di costruzione per gli interventi edilizi, financo di nuova costruzione: infatti, la l. 1150/1942, cd. legge urbanistica fondamentale, esigeva la presenza (o, quantomeno, la previsione della progettazione comunale) delle opere di urbanizzazione primaria, ma non chiedeva oneri di sorta. Ciò valeva in qualsiasi parte del territorio comunale, comprese le zone agricole.
La legge Bucalossi ha previsto l’onerosità della concessione edilizia (cfr. art. 3), ma con alcuni casi di esenzione dalla debenza del contributo: per quanto qui di interesse, l’art. 9, co. 1, lett. a l. cit. escludeva l’onerosità per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale ex art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153.
Questa norma di esenzione, pur abrogata dal d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, è però testualmente riprodotta dall’art. 17, co. 3, lett. a T.U. cit.
Ad oggi, la nozione di imprenditore agricolo professionale (IAP) si rinviene all’art. 1, co. 1 d.lgs. 99/2004 (cfr. anche la definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.).
Con queste premesse, il TAR Piemonte ha affermato che per le residenze rurali edificate prima della legge Bucalossi, il cambio di destinazione d’uso da rurale a una qualsiasi attività “civile” non è giuridicamente rilevante e non richiede, quindi, il pagamento di alcun onere: ciò perché l’immobile rurale, ante 1977, avrebbe potuto ricevere qualsivoglia destinazione e, per l’effetto, se ora ricevesse una destinazione d’uso “civile”, essa dovrebbe ritenersi ricompresa tra quelle (tutte) all’epoca legittimate.
Sarà invece oneroso il cambio di destinazione d’uso degli immobili rurali costruiti dopo l’entrata in vigore della l. 10/1977.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che, in via generale, la modifica e la variazione di un impianto, di un programma di un progetto o di un piano (o delle loro caratteristiche) devono essere comunicate all’Autorità autorizzatoria, la quale poi deciderà se le stesse possono produrre effetti sull’ambiente.
Peraltro, la riduzione dell’estensione dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non potrebbe aprioristicamente essere considerata priva di effetti ambientali, in quanto potrebbe avere un impatto sulla sufficienza e sull’adeguatezza dello smaltimento di rifiuti ivi gestiti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’ordinanza di demolizione non necessita di una valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, essendo sufficiente l’espresso richiamo al carattere abusivo dell’opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che tale tipo di procedura di gara è ammessa in ipotesi di estrema urgenza, derivanti da eventi imprevedibili (e non imputabili alla P.A.), che impediscono il rispetto dei termini di gara.
Tra tali eventi imprevedibili ed aleatori, ritiene il Giudice, vi è anche l’annullamento in sede giudiziale degli atti della procedura di gara in precedenza indetta, in particolare in ipotesi di appalti di servizi indispensabili e indifferibili quale il servizio di vitto per i detenuti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 9 marzo 2022, n. 22, entrata in vigore il 23 marzo 2022, il legislatore ha riformato la materia dei reati a tutela del patrimonio culturale.
È stato introdotto nel Libro II del Codice penale il Titolo VIII-bis contenente i delitti contro il patrimonio culturale. Contestualmente, si sono abrogati gli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 d.lgs. 42/2004.
Il Titolo neo-introdotto contiene gli artt. da 518-bis a 518-undevicies c.p. ove si puniscono il furto di beni culturali, la relativa appropriazione indebita, ricettazione, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio, autoriciclaggio, importazione illecita, nonché la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, le relative uscita o esportazione illecite ed altri reati ancora.
Si è poi introdotto tra le contravvenzioni l’art. 707-bis c.p., che punisce il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli all’interno di aree rilevanti dal punto di vista archeologico.
La commissione di alcuni di questi reati dà luogo alla cd. confisca allargata ex art. 240-bis c.p., nonché alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Post di Alberto Antico – avvocato
Pubblichiamo il link al sito di www.giurisprudenzapenale.com che riporta il testo pubblicato nella G.U.
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