Non è necessario il preavviso di rigetto, qualora la p.a. riesamini per ordine del giudice un provvedimento di diniego impugnato ed intenda confermarlo
Il TAR Catania afferma che non è necessaria la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, qualora l’Amministrazione abbia riesaminato un proprio provvedimento di diniego per ordine del giudice nel contesto di un’impugnativa e si sia determinata ad emanare un nuovo diniego, dal momento che la disciplina del preavviso di rigetto si applica solo nei procedimenti ad istanza di parte.
Post del dott. Alberto Antico

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