Il TAR Veneto ha chiarito la natura del verbale della seduta in cui la P.A. adotta un provvedimento amministrativo: i due atti restano distinti, al punto che, salva diversa previsione di legge, il verbale può essere redatto anche a giorni di distanza, senza che ne risulti inficiato il provvedimento amministrativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha recentemente ricordato il principio per cui la mancata impugnazione degli atti successivi (inclusa la Variante al PRG) che confermino, ovvero addirittura aggravino, la posizione del ricorrente, comporta la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Questo rileva anche quale comportamento ex artt. 30, co. 3 c.p.a. e 1227, co. 2 c.c., che escludono la possibilità di risarcimento del danno anche nel caso in cui non vengano diligentemente esperiti tutti i mezzi di tutela che l’ordinamento mette a disposizione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Recentemente il TAR Veneto ha affrontato la questione dell’adozione di un piano attuativo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 l. R.V. n. 11/2004, ribadendo come il termine di 75 giorni previsto dal legislatore regionale per la formazione dei PUA sia da considerarsi perentorio.
Quindi, nel caso tale termine scada senza che sia stato adottato il piano attuativo, lo stesso si deve considerare approvato per silenzio-assenso ex art. 20, co. 4 l. R.V. n. 11/2004: è pertanto illegittima la restituzione del piano oltre il termine, dovendo al contrario il Comune proseguire con la successiva fase procedimentale di pubblicità.
È comunque salvo il potere della P.A. di approvare un piano diverso, ma solo a seguito degli eventuali diversi apporti procedimentali che vengano acquisiti nella fase delle osservazioni.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 42 TUEL (d.lgs. 267/2000): spetta al Consiglio comunale deliberare su “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni…”, residuando alla Giunta il potere di adottare gli atti di stretta esecuzione.
Si segnala che il TAR aderisce a quel filone giurisprudenziale, secondo cui il vizio di incompetenza va deciso per primo e, se accolto, assorbe ogni altra censura: questo principio, però, offre una scarsissima garanzia al privato, perché non sprigiona il vincolo conformativo alla decisione del G.A. nei confronti della successiva riedizione del potere da parte della P.A. competente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Una sentenza del TAR Veneto si occupa della compatibilità urbanistica, con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968, della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività (ex art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000).
La compatibilità ex lege non esclude la necessità di ottenere un titolo edilizio per il cambio d'uso, anche se senza opere.
In caso contrario, c'è un abuso edilizio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha confermato che l’omessa dichiarazione dei requisiti di ordine morale, ex art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, può essere emendata invocando il c.d. soccorso istruttorio, purché la lex specialis non richieda di produrli tassativamente, a pena di esclusione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Pubblichiamo il parere n. 1312 del 2019 della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, riguardante le LINEE guida ANAC n. 4 del 2018.
L’Autorità nazionale anticorruzione aveva richiesto al Consiglio di Stato il parere sulloschema di linee guida n. 4 - denominate «Linee guida - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», elaborate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 - riferendo che si è reso necessario un intervento di aggiornamento a seguito dell'avvio della procedura di infrazione sulle opere di urbanizzazione a scomputo e delle modifiche normative sopravvenute.
Il TAR Veneto ha spiegato che le autorimesse devono rispettare la superficie specifica minima di parcamento al fine della prevenzione antincendio, ma non necessitano della valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi.
Nel caso di specie, serviva anche l’autorizzazione regionale per il rischio sismico ex art. 93 T.U. edilizia: si segnala che tale norma è stata modificata dal recentissimo d.l. 32/2019, cd. Sblocca cantieri.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha offerto alcuni principi utili, con riguardo all’azione di ottemperanza con la quale il privato chiede che la P.A. si conformi al giudicato civile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 489/2018, ha affermato, tra le altre cose, che il c.d. soccorso istruttorio processuale di matrice pretoria deve essere applicato rispettando i termini processuali del c.p.a. Detto in altre parole, se il c.d. soccorso istruttorio sostanziale di cui all’art. 83, c. 9 del d. lgs n. 50/206 impone all’offerente di produrre quanto richiesto dalla S.A. nel termine da questa fissato e, comunque, non superiore a dieci giorni, quello c.d. processuale permette al concorrente di produrre, nel corso del processo, la documentazione mancante nel rispetto dei termini di costituzione in giudizio di cui agli artt. 42-46-73 c.p.a.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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