Discrezionalità pianificatoria e obbligo di motivazione
Il TAR Catania, pur ricordando l’amplissima discrezionalità in capo ai Comuni in materia di pianificazione urbanistica, ha annullato una variante al PRG la quale, rispetto ad un progetto di strada che avrebbe potuto passare solamente per due fondi di due proprietari diversi, aveva rimosso il vincolo espropriativo solo su una delle due particelle, in accoglimento dell’osservazione di un proprietario, ma non aveva spiegato perché l’altra area avrebbe dovuto rimanere vincolata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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