Approvazione strumento urbanistico ed osservazioni dei privati

02 Ott 2024
2 Ottobre 2024

Il T.A.R. chiarisce che, da un lato, le osservazioni dei privati in sede di pianificazione urbanistica sono liberamente valutabili dall’ente locale e, dall’altro lato, che il Comune ha comunque ampio margine per determinare il contenuto precettivo delle proprie scelte pianificatorie.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Si cita l’art. 9 del Pdl n. 244 della regione

    Art. 9 – Concertazione e partecipazione. (LR n. 11/2004, art.5)
    1. I comuni, le province, la Città metropolitana di Venezia e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
    2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
    3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), la partecipazione è garantita attraverso un’adeguata informazione sulle tematiche oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 7.
    4. La partecipazione è attivata attraverso momenti di discussione organizzata nelle forme ritenute più consone dall’amministrazione procedente e adeguatamente pubblicizzata.
    5. Chiunque sia interessato alle scelte di governo del territorio operate attraverso strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica può intervenire nei processi partecipativi.
    6. Gli esiti del processo partecipativo sono rappresentati in un apposito documento di sintesi. Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento, ferma restando la discrezionalità delle scelte pianificatorie.
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 79.

    Il comma 6 appare molto innovativo, quanto si dice: .Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento..

    Rispondi

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