Il Consiglio di Stato sul rapporto tra P.T.C.P., P.R.G. e P.U.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’approvazione di un P.U.A. di iniziativa privata costituisce per il Comune esercizio di un potere discrezionale e non vincolato, anche se conforme al P.R.G.: l’eventuale diniego di approvazione può derivare da ragioni interne al P.U.A. (es. l’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento), oppure da ragioni esterne (es. la necessità di valutarne la conformità a strumenti sovraordinati).
Il Consiglio ha altresì chiarito che il P.T.C.P., quale strumento urbanistico sovracomunale, non modifica direttamente il regime della edificabilità dei suoli, ma si rivolge al pianificatore locale, nei confronti del quale si pone in un rapporto di distinte competenze e non di gerarchia. Laddove il Comune debba approvare non il rilascio di un singolo titolo edilizio, bensì di una progettualità di zona quale quella del P.U.A., è necessario il raccordo con la fonte territorialmente sovraordinata.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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