Il parere di compatibilità sismica dello strumento urbanistico comunale deve essere rilasciato dall’Ufficio tecnico regionale quantomeno prima della sua approvazione
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Umbria che individuava (seppur in via eccezionale) la competenza in capo al Comune a rendere il giudizio di compatibilità sismica sullo strumento urbanistico comunale, anche dopo l’approvazione di quest’ultimo, per contrasto con il principio fondamentale nella materia “governo del territorio” contenuto nell’art. 89 T.U. edilizia, il quale prescrive espressamente che il parere debba essere reso dall’apposito Ufficio tecnico regionale, quantomeno prima dell’approvazione dello strumento urbanistico stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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