Silenzio del gestore delle ferrovie sull’istanza di autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune richieda al gestore delle ferrovie la deroga alla distanza dalle ferrovie, ai fini dell’assenso di un PdC, e il gestore rimanga inerte, non è applicabile l’art. 17-bis l. 241/1990, in relazione al tardivo pronunciamento di RFI, non essendo il relativo parere riconducibile agli atti di assenso indicati dalla norma (assensi, concerti o nulla osta), costituendo per contro una deroga al principio generale del divieto di edificazione, che l’Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di rilasciare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Scusi Avvocato – Se il parere viene chiesto in fase di Conferenza di Servizi, vale lo stesso principio, o si forma il silenzio-assenso. grazie
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