In quali limiti il Comune è tenuto a esaminare le osservazioni e le opposizioni presentate in sede di pianificazione

10 Ott 2014
10 Ottobre 2014

Il  TAR Friuli Venezia Giulia si occupa dell'obbligo del Comune di esaminare le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati in sede di pianificazione urbanistica, precisandone i limiti.

Si legge nella sentenza n.  488 del 2014: "8.1.2) Ricorda, infine, che la giurisprudenza è costante nel non ritenere necessario controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione presentata dai privati nell’ambito del procedimento volto all’adozione dello strumento urbanistico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV n. 2710 cit. e id. n. 1479 del 26 marzo 2014).

Al contrario, ciò che risulta necessario è che il Comune abbia effettivamente esaminato e preso atto delle osservazioni formulate.

Inoltre, poiché le osservazioni devono estrinsecare un apporto collaborativo dei cittadini in funzione di interessi generali e non individuali, il loro rigetto può essere soltanto l’effetto di un contrasto con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 2443 del 7 maggio 2002 e id. n. 5492 del 26 ottobre 2012).

8.1.3) Nel richiamare in generale quanto sopra detto riguardo la natura ampiamente discrezionale degli atti comunali di pianificazione urbanistica, il Collegio ritiene utile ribadire che i proprietari delle aree investite dall’esercizio in concreto della potestà pianificatoria hanno una mera aspettativa e non un interesse legittimo a che le scelte di piano accontentino le loro aspirazioni o comunque non peggiorino la loro precedente situazione edificatoria (salvo le particolari situazioni di aspettativa e affidamento) e che la zonizzazione del territorio, con i connessi vincoli, è connaturata normalmente alla pianificazione urbanistica. 

8.2) Le considerazioni sin qui espresse, in via generale, sul potere discrezionale di pianificazione urbanistica e sulla natura e limiti della motivazione in ordine alle scelte effettuate in sede di approvazione del piano regolatore e sulle osservazioni/opposizioni dei privati parrebbero già di per sé sufficienti a sostenere la reiezione dei motivi d’impugnazione formulati da parte ricorrente.

8.3) Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso concreto, il Comune ha rigettato con ampia ed articolata motivazione l’osservazione/opposizione n. 7 presentata dall’odierna ricorrente, volta  ad ottenere la conversione dei lotti di interesse classificati con la variante in questione in zona D1 <agglomerati industriali di interesse regionale> in zona H2 <commerciale di interesse comunale> soggetta a PRPC.

8.3.1) Il Comune ha chiarito, infatti, di ritenerla “tecnicamente non accoglibile, in quanto (…) in conflitto con gli obiettivi e le strategie del PRGC” e ciò, all’evidenza, per il fatto – messo in luce dalla difesa dell’ente civico – che il punto 7 delle direttive per l’elaborazione della variante in questione (dettate nel 2007 ovvero in epoca antecedente all’acquisto da parte dell’odierna ricorrente dei terreni lungo via Val di Gorto in prossimità dello svincolo con la SR 512 per Cavazzo Carnico-Verzegnis e per ciò solo conosciute o, comunque, facilmente conoscibili) prescriveva espressamente di “introdurre nel PRGC la previsione del piano di settore commerciale (del grande dettaglio), evidenziando puntualmente le aree come possibili sedi delle strutture di vendita nell’ambito delle zone omogenee esistenti di tipo H poste a nord del capoluogo e lungo via Cartotecnica”. Nessuno dei terreni della G.P.E. è ubicato, tuttavia, nell’ambito delle zone omogenee esistenti di tipo H, trovandosi essi in zona omogenea “S” destinata a servizi ed attrezzature a sud del capoluogo e lungo via Val Gorto. 

8.3.2) Pertanto, oltre ad appalesarsi non accoglibile l’opposizione presentata, è, peraltro, evidente che nessun ragionevole e legittimo affidamento può o poteva vantare la ricorrente in ordine all’attribuzione della destinazione per insediamenti commerciali di interesse comunale e comprensoriale delle aree di proprietà, circostanza questa che, lungi dall’aggravare l’onere motivazionale, vale semmai ad attenuarlo ulteriormente. 

E ciò basta, ad avviso del Collegio, per ritenere gli atti impugnati esenti dal difetto di motivazione denunciato col primo motivo di gravame, atteso che la reiezione dell’osservazione/opposizione appare idoneamente supportata anche da queste sole argomentazioni, senza che alcun rilievo possano assumere, ai fini del riscontro della legittimità della decisione assunta, quelle ulteriori poste a sostegno, alle quali la ricorrente ha rivolto ulteriori doglianze.

In giurisprudenza è stato, infatti, reiteratamente affermato che nel caso un provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici, autonome fra loro, è sufficiente a sostenere la legittimità dello stesso la conformità a legge anche di una sola di esse (Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6325; Consiglio di Stato, V, 29 agosto 1994, n.926), con la conseguenza che “nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sé, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di <assorbimento> delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).

In tal senso si è anche di recente pronunciato il Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza”.

8.4 Le considerazioni sin qui svolte appalesano, al contempo, anche l’inconsistenza del vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato dalla ricorrente con il secondo motivo di gravame, essendo evidente che le direttive dettate per la redazione della variante andavano lette nella loro interezza e non – come preteso dall’interessata – in quelle sole parti funzionali alla soddisfazione delle sue pretese.

Vero è, infatti, che le modifiche zonative auspicate dai singoli potevano trovare soddisfazione se congruenti con gli indirizzi pianificatori stabiliti dall’ente per il perseguimento di interessi di carattere generale, tra cui  pare trovare, senza dubbio, spazio anche quello di individuazione della parte del territorio deputata ad ospitare insediamenti di carattere commerciale.

8.5) Del tutto irrilevante è poi il travisamento dei fatti denunciato col terzo motivo di gravame, atteso che, come dianzi ricordato, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici, autonome fra loro, è sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).

In tal senso si è anche di recente pronunciato il Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza”.

8.4 Le considerazioni sin qui svolte appalesano, al contempo, anche l’inconsistenza del vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato dalla ricorrente con il secondo motivo di gravame, essendo evidente che le direttive dettate per la redazione della variante andavano lette nella loro interezza e non – come preteso dall’interessata – in quelle sole parti funzionali alla soddisfazione delle sue pretese.

Vero è, infatti, che le modifiche zonative auspicate dai singoli potevano trovare soddisfazione se congruenti con gli indirizzi pianificatori stabiliti dall’ente per il perseguimento di interessi di carattere generale, tra cui pare trovare, senza dubbio, spazio anche quello di individuazione della parte del territorio deputata ad ospitare insediamenti di carattere commerciale.

8.5) Del tutto irrilevante è poi il travisamento dei fatti denunciato col terzo motivo di gravame, atteso che, come dianzi ricordato, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici, autonome fra loro, è sufficiente a sostenere la legittimità".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 488 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC