La pianificazione territoriale dei Comuni, nei confronti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Il TAR Brescia ha affermato che i Comuni, in sede di pianificazione territoriale, non possono vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in aree che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, sono idonee all’installazione di tali impianti – giacché un tale divieto viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, ad una disposizione di legge – sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge.
L’art. 20, co. 8, lett. c-quater d.lgs. 199/2021 non può essere intesa nel senso che essa preveda requisiti ulteriori (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) che debbano sussistere in tutte le ipotesi previste dalle lettere precedenti, in aggiunta agli specifici requisiti contemplati in ciascuna di esse, affinché le aree siano idonee. Va invece intesa come un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

In effetti, anche se l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 è stato abrogato, il principio resterebbe valido, poiché tale impostazione è stata confermata anche dall’art. 11-bis;
Leggendo il dossier del Senato, sul punto si dice, che è superato, visto l’abrogata norma dell’art. 20 del d.lgs n. 199/2021 e che vale l’art. 11bis, comma 3. In questo modo si sono superate anche le varie sentenze del Tar Lazio
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!