L’accordo di programma
Il TAR Veneto ha affermato che l’accordo di programma costituisce una specie del genere degli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 241/1990, il quale si sostanzia in un provvedimento amministrativo adottato dalle PP.AA. e dai soggetti pubblici che vi partecipano – con esclusione quindi dei privati eventualmente coinvolti nella sua attuazione – al fine di assicurare l’azione integrata e coordinata di più PP.AA. per la realizzazione di un programma comune, rispetto al quale la posizione dei soggetti comunque interessati all’attuazione dell’accordo a fronte del cattivo uso del potere pubblicistico nei loro confronti ha consistenza di interesse legittimo.
Nel caso di specie, una delle PP.AA. firmatarie dell’accordo di programma ben poteva sollecitare la controparte ad emanare gli atti di sua competenza mediante il promovimento di un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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