Le osservazioni del privato agli atti di pianificazione urbanistica

04 Giu 2024
4 Giugno 2024

Il TAR Veneto ha affermato che le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo alla P.A. di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, essendo sufficiente che le osservazioni siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Con il TU del Pdl 244 si modifica questa parte. Le osservazioni dei cittadini devono fare parte , anche se non hanno rilevanza vincolante, del Pat o variante al Pat

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    • Anonimo says:

      Scusi avvocato- sarebbe l’art- 9 del PDL 244-
      Concertazione e partecipazione. (LR n. 11/2004, art.5)

      3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), la partecipazione è garantita attraverso un’adeguata informazione sulle tematiche oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 7.
      4. La partecipazione è attivata attraverso momenti di discussione organizzata nelle forme ritenute più consone dall’amministrazione procedente e adeguatamente pubblicizzata.
      5. Chiunque sia interessato alle scelte di governo del territorio operate attraverso strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica può intervenire nei processi partecipativi.
      6. Gli esiti del processo partecipativo sono rappresentati in un apposito documento di sintesi. Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento, ferma restando la discrezionalità delle scelte pianificatorie.

      Mi pare un bel passo avanti quello che dice il c. 6.

      Rispondi

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