PUA inattuati e scadenza delle convenzioni urbanistiche

23 Ott 2023
23 Ottobre 2023

Il Consiglio di Stato ha offerto pregevoli chiarimenti in materia.

Il termine decennale ex art. 16 l. 1150/1942 relativo alla durata dei piani particolareggiati, pacificamente applicabile anche in materia di convenzioni di lottizzazione ex art. 28 l. cit., costituisce un termine massimo, non superabile, al fine di consentire al Comune di riesercitare il potere di pianificazione urbanistica.

Il termine decennale di efficacia si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo PUA. Alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, fino all’intervento di una nuova pianificazione.

Le conseguenze della scadenza dell’efficacia del PUA si esauriscono nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.

Ogni modifica delle convenzioni urbanistiche deve essere oggetto di una previsione scritta, richiesta ad substantiam dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990.

Il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 11, co. 4 l. 241/1990.

Analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere al Comune di rinegoziare i contenuti della convenzione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990; inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell’accordo, in presenza di una istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, si configura un obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/1990 in capo alla controparte pubblica, che dovrà, in ogni caso, istruire l’istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità.

Post di Daniele Iselle

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Domanda per il Dottor Iselle-
    In caso di PUA inattuato, che tra le altre cose visto il cambio di zona, era soggetto a contributo straordinario, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 370/2001, ad oggi mai versato o realizzato opere in cambio, che succede???

    Rispondi

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