Varianti al P.I. sfavorevoli al privato

20 Ott 2026
20 Ottobre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, per regola generale, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) – quale strumento contenente scelte pianificatorie di carattere generale e strutturale – non introduce di per sé un vincolo di assoluta inedificabilità, ma fissa limiti conformativi al diritto di proprietà, mentre la definizione puntuale dell’assetto del territorio spetta al Piano degli Interventi (PI).

A fortiori, quando il PAT individua un’area come “ambito di urbanizzazione consolidata” o come “linea preferenziale di sviluppo insediativo” non significa che il PI sia obbligato a confermare la precedente destinazione edificatoria. Infatti, il PI, nell’esercizio della propria discrezionalità, può modulare i parametri edificatori sulla base di specifiche esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Nel caso di specie, un’area precedentemente soggetta a PEEP di iniziativa pubblica era ripianificata, in sede di variante al PI, come a destinazione agricola o verde privato. La variante era sorretta da una motivazione ampia e articolata, che illustrava le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta di ripianificare le aree PEEP decadute, tenendo conto della necessità di contenere il consumo di suolo e di programmare lo sviluppo in un orizzonte temporale più lungo (2050). Non era mai stata sottoscritta alcuna convenzione di lottizzazione tra il Comune e il privato e il Piano di Zona è scaduto per decorso del tempo senza che il privato stesso avesse attivato alcuna iniziativa per la sua attuazione.

Un legittimo affidamento alla conservazione della precedente destinazione edificatoria è configurabile solo in presenza di situazioni particolari, come la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione, accordi di diritto privato, o giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia.

Post di Alberto Antico – avvocato

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