Scelte pianificatorie ed aspettative del privato
Il T.A.R. ricorda che le scelte urbanistiche del Comune sono dotate di amplissima discrezionalità amministrativa e possono incidere anche in peius sulle aspettative del privato, salvo che quest’ultimo sia portatore di un interesse qualificato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Illegittimo il diniego del dirigente comunale sull’istanza di approvazione del Pua
Il Tar Campania, con la sentenza n. 1905/2024, ha accolto il ricorso contro il provvedimento con cui il dirigente del settore edilizia di un Comune aveva negato la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo (Pua), in variante al piano regolatore generale.
Nella sentenza n. 1905/2024 del Tar Campania è stato sostenuto che l’art. 5, co. 13, del decreto legge n. 70/2011 si interpreta come segue: “il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra giunta e consiglio comunale è da ritenersi operante nel senso che la giunta comunale è competente all’approvazione dei piani attuativi […], qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del consiglio comunale”.
Nella pronuncia si legge, inoltre, che:
spetta all’organo politico, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta dagli uffici amministrativi e del parere espresso dalla commissione edilizia, la decisione finale sull’approvazione o il diniego di approvazione del Pua o di uno strumento urbanistico equipollente e non al dirigente comunale (TAR Toscana, sentenza n. 591/2014; Tar Calabria Catanzaro, sentenza n. 1954/2018);
il dirigente comunale (art. 107, co. 3, del Tuel) deve sottoscrivere la convenzione allegata al Pua e laddove ritenga che vi sia contrasto con le disposizioni di legge, può farlo presente all’organo competente, per sollecitarne un’ulteriore valutazione ed, eventualmente, l’esercizio del potere di annullamento in autotutela (ex art. 21-nonies, legge n. 241/1990 e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4/2017);
condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza di approvazione in capo alla Giunta comunale è la “neutralità ” del Pua rispetto al piano regolatore generale, cosicchè alla Giunta compete anche la potestà di negarne l’approvazione, sulla base di una valutazione dell’interesse pubblico (Tar Campania Salerno, sentenza n. 558/2024; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 888/2016).
Secondo il Collegio, pertanto, la legislazione vigente non attribuisce al dirigente comunale la potestĂ di adottare un provvedimento di diniego alla domanda di approvazione del Piano urbanistico attuativo (Pua). Diversamente operando, si violerebbe l’art. 5, co. 13, del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, che stabilisce, appunto, che “nelle Regioni a statuto ordinario […] i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla giunta comunale”.
Fonte: Ntplusentilocaliedilizia del 13/11/2024
Autore: Pietro Verna
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